IMPOSTA DI CONSUMO SULLE CARTINE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/01/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 04/01/2020


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Le disposizioni delle dogane sull'Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo


Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, introdotta dall’articolo 1, comma 660,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le disposizioni delle dogane.

Determina Protocollo: 242266 del 31.12.2019

Prodotti accessori: le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri,funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette.

Soggetto obbligato: il produttore/fornitore nazionale dei prodotti accessori o il rappresentante fiscale del produttore/fornitore estero di prodotti accessori obbligato al pagamento dell’imposta;

Deposito: l'impianto in cui vengono fabbricati o introdotti i prodotti accessori destinati ad essere forniti alle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Art. 2 Identificazione dei soggetti obbligati

1.Il soggetto obbligato comunica all’Agenzia le proprie generalità (denominazione ditta individuale/società, codice fiscale, partita iva, sede legale, sede del deposito) ai fini dell’assegnazione di un codice identificativo al soggetto stesso e di un codice identificativo al deposito, nonché le generalità delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito. Il rappresentante fiscale comunica altresì le generalità del produttore/fornitore estero e trasmette copia della nomina ad esercitarne la rappresentanza fiscale.

Art.4 Obblighi contabili ed amministrativi

1.Il soggetto obbligato tiene un registro contabile per ogni anno finanziario,di carico, scarico e rimanenze dei prodotti accessori distintamente per cartine, per cartine arrotolate senza tabacco,per filtri e per confezioni miste.

Art.5 Versamento dell’imposta di consumo

1.Il soggetto obbligato corrisponde l'imposta dovuta per i prodotti accessori immessi in consumo nella prima quindicina del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumonella seconda quindicina del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.

Art. 8 Disposizioni transitorie

1.Il soggetto obbligato invia entro il giorno 8 gennaio 2020 l’istanza di cui all’articolo 3, comma 2, indicando in particolare le scorte di prodotto presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2019.

 

Provvedimento n. 4186 del 03 gennaio 2020 - Determinazione dell’aliquota dell’imposta di consumo

Art. 1 Dal 1.1.2020 sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile2006, n. 219, e successive modificazioni, si applica l’imposta di consumo pari, rispettivamente, a € 0,082485il millilitro e a € 0,041243il millilitro.

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