IMPOSTA SUL TFR
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/02/2015
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 12/02/2015
Classificazione:
Sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr si paga un’imposta sostitutiva dell’Irpef dell’11% (per le rivalutazioni decorrenti dall’1 gennaio 2015, l’aliquota di tassazione è passata al 17%).
A versarla, utilizzando il modello F24, è il datore di lavoro o l’ente pensionistico, che vi deve provvedere in due round: un acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Il codice da usare per il saldo è “1713” (per l’acconto, invece, va indicato il “1712”). Il fondo Tfr accantonato alla fine di ogni anno (tranne le quote maturate nello stesso anno) deve essere rivalutato in base a un apposito coefficiente, composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Su tale incremento, deve essere calcolata (e versata) l’imposta sostitutiva.
La rivalutazione, oltre che alla fine di ciascuno anno, va effettuata alla cessazione.
La rivalutazione, oltre che alla fine di ciascuno anno, va effettuata alla cessazione.
LINK:
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/lunedi-16-febbraio-ultimo-giorno-saldo-dell-imposta-sul-tfr
http://www.interfile.it/web/view_storeitem/contabilita/rilevazione-contabile-degli-stipendi
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