IMPRESE ED ENTI NON COMMERCIALI OBBLIGO DI PUBBLICIZZARE LE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI RICEVUTI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/03/2018

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 17/03/2018


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Per le imprese in nota integrativa per le associazioni nel sito web con esonero sotto i 10mila €.


Dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza art. Unico c. 125-126-127 l'obbligo  di pubblicare le sovvenzioni ricevute.

Associazioni: entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Quest'obbligo è previsto per  Associazioni dei consumatori, associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti collegati sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

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