In dichiarazione gli aiuti di Stato non soggetti a nulla osta
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/07/2019
Autore: Gaiani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/07/2019
Tormentone “aiuti di Stato” per bilanci e dichiarazioni 2019
A seguito della conversione del decreto Crescita l'art. 35 ha modificato l’indicazione delle sovvenzioni e dei sussidi a vario titolo ricevuti nel 2018 da imprese e associazioni con la previsione di una moratoria nelle sanzioni sino al 2020 con tuttavia la presenza di un dato testuale tuttora errato verso le società che redigono il bilancio abbreviato.
Ora l’attenzione si sposta sul nuovo prospetto presente ai righi RS401 e RS402 di tutti i modelli di dichiarazione dei redditi e al rigo IS201 e IS202 del modello Irap.
Il propspetto in dichiarazione deriva dall’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ex articolo 52, legge 234/12 e dal decreto Mise 115/17.
Il decreto del MISE distingue due tipologie di aiuti:
• quelli soggetti a un procedimento di concessione (ex articoli 8-9),
• quelli non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (ex articolo 10).
La procedura dovrebbe essere la seguente:
- identificare quali tra gli incentivi fiscali ottenuti sono configurabili come “aiuti di Stato” o “de minimis” (rif. circolare Assonime 21/18 e le Faq pubblicate da Unioncamere);
- non considerare quelli erogati tramite concessione, presenti nel Registro ex articoli 8-9 del Regolamento.
Le istruzioni prevedono che il prospetto debba essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione; quindi, per i crediti d’imposta 2018, secondo la stessa logica del quadro RU.
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