Incentivi per auto green dal DL. Rilancio
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/07/2020
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/07/2020
Le vetture non elettriche o ibride sono ammesse ai benefici se omologate in una classe non inferiore a Euro 6 e se a basse emissioni di anidride carbonica, fino a 110 grammi per chilometro
Con i commi da 1-bis a 1-novies dell’articolo 44 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), introdotti dal Parlamento durante l’iter di conversione in legge del provvedimento, recano alcune misure finalizzate a sostenere e rilanciare il settore dell’auto, duramente colpito dalla crisi economica legata all’emergenza sanitaria Covid-19.
In particolare, viene incentivato l’acquisto di vetture, non solo ad alimentazione elettrica o ibride, con o senza rottamazione di un analogo veicolo “datato”; i nuovi contributi sono cumulabili con il vigente ecobonus per l’acquisto di auto a basse emissioni di biossido di carbonio, disciplinato dalla legge di bilancio 2019. Inoltre, sono previsti sconti fiscali sul passaggio di proprietà a favore di chi compra un veicolo usato di ultima generazione (classe non inferiore a Euro 6), rottamandone uno decisamente più inquinante (di classe non superiore a Euro 3), e un ulteriore contributo destinato a chi acquista “ecosostenibile” e rottama un secondo veicolo.
Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni in esame, il Fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico (articolo 1, comma 1041, legge n. 145/2018), è stato incrementato di ulteriori 50 milioni di euro, aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti nella versione originaria del decreto “Rilancio” (articolo 44, comma 1), vale a dire 100 milioni per l’anno 2020 e 200 milioni per il 2021.
Le modalità per il rispetto del limite di spesa saranno individuate da un decreto interministeriale Mef/Mise, la cui emanazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”, cioè dal 19 luglio 2020.
Non solo elettriche e ibride, con o senza rottamazione
I nuovi incentivi sono destinati alle persone fisiche e a quelle giuridiche che, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di categoria M1 (“veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”), ovvero un’autovettura:
- con emissioni di CO2 fino a 60 g/km (veicoli elettrici e ibridi) e con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50mila euro, Iva esclusa
- con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km (veicoli con qualsiasi tipo di alimentazione), omologati in una classe non inferiore a Euro 6 e con un prezzo ufficiale inferiore a 40mila euro, sempre al netto dell’Iva.
La rottamazione di un veicolo più vecchio non è conditio sine qua non per l’accesso al contributo. La sua presenza o meno, tuttavia, incide sulla consistenza del bonus, entità che è differenziata anche in funzione del numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro. Infatti:
- nel caso di acquisto con rottamazione di un analogo veicolo immatricolato prima dell’1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione supera i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è di 2.000 euro per i veicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km e di 1.500 euro per i veicoli con emissioni da 61 a 110 g/km (in entrambe le ipotesi, il contributo è riconosciuto se il venditore pratica uno sconto di almeno 2.000 euro)
- in caso di acquisto senza rottamazione, il contributo è di 1.000 euro per i veicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km e di 750 euro per i veicoli con emissioni da 61 fino a 110 g/km (in tali circostanze, è richiesto che il venditore pratichi uno sconto di almeno 1.000 euro).
Legami con l’ecobonus
In relazione ai nuovi contributi, è prevista l’applicazione di alcune regole già in uso per l’ecobonus spettante a chi acquista veicoli elettrici o ibridi (articolo 1, comma 1031 e seguenti, legge n. 145/2018), in particolare di quelle contenute nei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038.
I nuovi contributi, inoltre, sono cumulabili con lo stesso ecobonus, che - si ricorda - “premia” chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un autoveicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica e con prezzo inferiore a 50mila euro (al netto dell’Iva), consegnando per la rottamazione una vettura di classe da Euro 0 a Euro 4:
- 6.000 euro per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 20 g/km
- 2.500 euro per i veicoli con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km.
L’ecobonus è riconosciuto anche in assenza di rottamazione. In tal caso, è previsto un contributo di:
- 4.000 euro per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 20 g/km
-1.500 euro per i veicoli con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km.
Sconto fiscale per chi compra usato ecosostenibile
È scattata invece già dal 1° luglio (e sarà applicabile per tutta la parte restante dell’anno in corso) un’agevolazione fiscale introdotta a favore delle persone fisiche che, nel periodo indicato, rottamano un veicolo di classe non superiore alla Euro 3 e acquistano un veicolo usato meno inquinante, omologato almeno come Euro 6 o con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km (quindi, un’auto elettrica o ibrida). In questa circostanza, gli oneri fiscali che gravano sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato sono ridotti del 40%.
Contributo extra per la seconda auto rottamata
Un ulteriore contributo è stato, infine, previsto per le persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura rientrante tra quelle indicate nel comma 1032 dell’articolo 1, legge n. 145/2018: in aggiunta ai 1.500 euro già attribuiti per il primo veicolo consegnato, spetta un altro bonus di 750 euro che, in alternativa, può essere utilizzato sotto forma di credito d’imposta entro tre annualità per comprare:
- monopattini elettrici
- biciclette elettriche o muscolari
- abbonamenti al trasporto pubblico
- servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Indietro