Indennità di assistenza sanitaria integrativa e dichiarazione

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/06/2025

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 24/06/2025


Classificazione:

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Cassa di assistenza sanitaria integrativa che eroga una somma a titolo di diaria di ricovero. Regime fiscale.


L’articolo 6 del Tuir, al comma 1, individua le categorie reddituali che concorrono alla formazione del reddito complessivo, mentre il successivo comma 2  stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Come previsto dalla risposta n. 395/2020, nel caso in cui la perdita della retribuzione venga compensata da un’indennità sostitutiva o integrativa erogata da un Ente previdenziale o assistenziale, l’indennità si configura fiscalmente come un reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito o perduto.

Tuttavia, se l’indennità viene corrisposta una tantum in presenza di uno stato di bisogno attestato dall’Autorità medica competente, senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito, essa non rileva sotto il profilo fiscale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Tuir, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.

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