INGEGNERE AL 40% NELLA SRL E APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/10/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/10/2019


Classificazione:

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Potrebbero crearsi cause ostative all'applicazione del regime forfettario


Situazione

Ingegnere, codice Ateco 71.12.10 -Attività degli studi di ingegneria, (in regime forfetario sin dal 2016) detiene il 40% delle quote di partecipazione in una società di ingegneria, di cui l'altro 60% è detenuto da altro ingegnere non collegato in alcun modo all'istante se non in virtù del rapporto societario.

La società partecipata opera esclusivamente con codice Ateco 71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria - e l'istante è co-amministratore della stessa, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma non percepisce compensi specifici per detta attività.

L'istante ritiene di poter applicare il regime forfetario sia nell'anno 2019 che per iseguenti in quanto i suoi compensi sono inferiori al limite di 65.000 euro e lapartecipazione in società non permette il controllo della stessa, poiché inferiore al 50%(non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria). Il fatto che sia amministratore e che abbia sviluppato il proprio reddito quasiesclusivamente nei confronti della società di cui possiede la partecipazione risultairrilevante ai fini dell'applicazione del regime forfetario.

Risposta 398/2019

il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove nesia accertata l'esistenza - decadrà dal regime nel 2020.

Qualora siano presenti nell'anno 2019 rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio (da cui emerga, a mero titolo esemplificativo, che l'istante è l'unico o il principale fornitore della società, ad esempio attraverso un confronto tra il fatturato dell'istante e la totalità degli acquisti per servizi da parte della società di cui è socio), non è da escludere che possa essere integrato il controllo di fatto dell'istante sulla società di cui è socio.

Con riferimento alla seconda condizione [cfr. sub 2)], dal momento che i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall'istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M), la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Pertanto, qualora venisse integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, a seguito del riscontro in concreto del controllo di fatto (condizione sub 1), secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, l'istante decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019

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