Interessi da ravvedimento speciale non deducibili per natura risarcitoria
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/03/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/03/2025

Diversamente, sono deducibili quelli dovuti a seguito di atto di adesione o di conciliazione tributaria, perché sono compensativi del ritardo nell'esazione dei tributi e non di natura risarcitoria
Gli interessi versati per il ravvedimento speciale previsto dall’articolo 1 (commi 174-178) della legge di Bilancio 2023, non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 56 del 3 marzo 2025, fornita a un professionista, che ha utilizzato l’istituto del ravvedimento speciale, introdotto dalla legge n. 197/2022 per regolarizzare alcune violazioni tributarie relative a periodi d’imposta precedenti.
Il contribuente, nel 2024, ha presentato dichiarazioni integrative che hanno comportato un maggiore debito d’imposta, versando, in un’unica soluzione, le imposte dovute, le sanzioni ridotte e gli interessi. Ora, chiede all’Agenzia se può dedurre dal reddito di lavoro autonomo gli interessi versati per il ravvedimento speciale.
Il professionista, richiamando il principio secondo cui gli interessi passivi versati per il ritardato pagamento delle imposte sono integralmente deducibili dal reddito, non solo per i soggetti Ires, ma anche per quelli Irpef, ipotizza che lo stesso valga per gli interessi pagati in seguito all’adesione al ravvedimento speciale. Secondo il professionista, l’assenza di una specifica disciplina nel Tuir riguardo alla deducibilità di questo tipo di interessi legittimerebbe la loro deduzione secondo i principi generali.
In supporto alla sua convinzione cita inoltre le risposte 541/2022 e 172/2024.
L’Agenzia delle entrate non concorda. A tal proposito, chiarisce che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, gli interessi moratori versati in occasione del ravvedimento speciale non sono deducibili, perché:
- sono oneri accessori rispetto all’obbligazione principale, ovvero il pagamento delle imposte e, poiché le imposte ravvedute sono indeducibili, anche gli interessi moratori lo sono a loro volta
- l’articolo 54 del Tuir stabilisce che sono deducibili solo le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale. Gli interessi moratori, derivanti da un inadempimento, non possono essere considerati spese inerenti all’attività professionale
- le risposte fornite in precedenza dall’Agenzia riguardano interessi con una funzione ''compensativa'' del ritardo nell'esazione dei tributi, differente rispetto a quella ''risarcitoria'' che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.
Sostanzialmente, riguardo alla specifica tipologia di interessi, in mancanza di una precisa previsione normativa e trattandosi, pur sempre, di una forma speciale di ravvedimento operoso, l’Amministrazione risolve la questione rinviando alla disciplina ordinaria prevista dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 472/1997, secondo cui sono dovuti gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
La qualificazione di ''interessi moratori'' attribuibile agli interessi da ravvedimento operoso, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, pone detti interessi in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale (cioè, il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale. Pertanto, nel caso di specie, considerata l'indeducibilità delle imposte ravvedute (Irpef, addizionali e Irap), anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, devono ritenersi indeducibili.
Inoltre, l’assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nell’articolo 54, comma 1.
Cioè, sono deducibili le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività professionale o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto, che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi e degli oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.
Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa, in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.
In sintesi, gli interessi versati nel 2024 dal professionista per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
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