Interpelli impugnabili fino al 2015
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/04/2018
Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/04/2018
Rigetto dell’interpello impugnabile direttamente solo prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina sulle società non operative
L’articolo 6 del Dlgs 156/2015 prevede che le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, fatte salve quelle presentate per la disapplicazione di norme antielusive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, avverso le quali può essere proposto ricorso solo unitamente all’atto impositivo.
L’agenzia delle Entrate ha da sempre ritenuto che il diniego ad una istanza di interpello non fosse un atto impugnabile
La Suprema Corte, anche in vigenza delle pregressa normativa, con orientamento consolidato ha ritenuto che il contribuente avesse la facoltà di impugnare il diniego
Quindi il rigetto degli interpelli era impugnabile fino al 31 dicembre 2015 e solo dal 2016, occorre attendere l’atto impositivo.
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