IRS 10 un approfondimento sul revisore della sostenibilità
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/11/2024
Autore: Autori Vari Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 12/11/2024
Struttura della relazione di attestazione - I principi e l’organizzazione del lavoro - SCI e valutazione del rischio di errori significativi - La finestra temporale fino al 1° gennaio 2026 - 5 ore per i primi abilitati
Il Revisore della sostenibilità, requisiti e obblighi della nuova figura professionale” è il titolo del n. 10 dell’IRS (Informativa Reporting di Sostenibilità) del Consiglio nazionale dei commercialisti.
Il decreto legislativo del 6 settembre 2024, n. 125 ha recepito in Italia l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità della Direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, introducendo la nuova figura del Revisore di sostenibilità. A differenza del passato, la nuova normativa introduce l’obbligo di conformità di rendicontazione agli European Sustainability Reporting Standards, ESRS, ampliando le responsabilità degli organi di amministrazione, direzione e controllo. Il revisore della sostenibilità rappresenta un’opportunità professionale seppure subordinata all’acquisizione di competenze specifiche in ordine proprio alle aggiunte responsabilità.
Nel documento si delineano i tratti salienti che caratterizzano la figura del revisore della sostenibilità, con la finalità di agevolare la comprensione delle funzioni e delle responsabilità in generale del revisore legale, nonché quelle specifiche legate all’identificazione e valutazione del rischio di errori significativi della rendicontazione di sostenibilità mediante la comprensione dell’impresa, del contesto in cui opera, incluso il Sistema di Controllo Interno (SCI) integrato con la gestione del “rischio di sostenibilità”.
Sommario
- Introduzione
- Il Revisore della sostenibilità
- Struttura della relazione di attestazione
- I principi e l’organizzazione del lavoro
- SCI e valutazione del rischio di errori significativi
- La finestra temporale fino al 1° gennaio 2026
- Conclusioni
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