ISA 2020 REDDITI 2019 DISPONIBILI MODELLI E ISTRUZIONI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/02/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/02/2020


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Sul sito dell’Agenzia i modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2019.


Approvati con provvedimento del 31 gennaio 2020 il provvedimento ha un contenuto più ampio ed eterogeneo, che non riguarda la sola approvazione dei modelli. Nell’atto del direttore dell’Agenzia, infatti, si prevede anche:

  • l’individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2020
  • la definizione delle modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019 (cosiddette variabili “precalcolate ISA 2020”)
  • la definizione del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

Il provvedimento in tal modo anticipa ai contribuenti, rispetto allo scorso anno, quanti più elementi di conoscenza necessari per la corretta applicazione degli Isa per l’annualità di imposta 2019 e, in parte, per il 2020.
 
Le principali novità che riguardano i modelli Isa di quest’anno

Prima di tutto osserviamo che il provvedimento ha previsto che le eventuali successive modifiche alla modulistica verranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. Negli anni precedenti, al contrario, per ogni modifica della modulistica studi di settore/Isa era necessaria la relativa approvazione con provvedimento del direttore dell’Agenzia. Le modalità previste quest’anno, del resto, sono coerenti con quanto disposto nei provvedimenti di approvazione di Redditi 2020 di cui i modelli Isa, anche se approvati separatamente, costituiscono parte integrante.
 
In continuità con la struttura della modulistica 2019, anche quella 2020 prevede istruzioni di carattere generale e altre specifiche per i singoli Isa:
-           Istruzioni parte generale
-           Istruzioni quadri A – Personale
-           Istruzioni quadri F – Dati contabili (Imprese)
-           Istruzioni quadri G – Dati contabili (Professionisti)
-           Istruzioni quadri H – Dati contabili (Professionisti).
 
Al riguardo, specifichiamo che i quadri dei dati contabili G e H afferiscono a Isa applicabili agli esercenti arti e professioni approvati, rispettivamente, nel 2018 e nel 2019.

La diversificazione dei due quadri si deve al fatto che per i nuovi Isa (professionisti), approvati con il Dm 24 dicembre 2019, la relativa elaborazione è stata effettuata sulla base delle variabili individuate omogeneamente rispetto ai dati desumibili dal quadro di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni della dichiarazione dei redditi.

Tale scelta è in linea con le disposizioni tese alla semplificazione di cui all’articolo 4-quinquies del Dl n. 34/2019, il quale ha previsto che, a partire dal periodo d’imposta 2020, dai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa siano esclusi quelli già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi.

In proposito, si evidenzia che la struttura e la composizione dei righi del nuovo quadro H è praticamente identica a quella dei quadri RE, per la determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni dei modelli Redditi, tant’è che le relative istruzioni precisano che nei righi del quadro H devono essere riportati gli stessi importi dichiarati nei corrispondenti righi del quadro RE.
 
Chi deve presentare il modello

Per il periodo d’imposta 2019, gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni interessati da attività per le quali risultano approvati gli Isa sono tenuti alla presentazione del relativo modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli stessi Isa (vedi tabella allegata alle istruzioni parte generale).
 
Non devono presentarlo, invece, i contribuenti per i quali ricorre una o più delle “cause di esclusione” previste e cioè:

  • coloro che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività
  • quelli che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
  • i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
  • coloro che hanno categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’Isa
  • le società cooperative, le società consortili e i consorzi, che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “trasporto con taxi” (codice attività 49.32.10) e di “trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (codice attività 49.32.20), di cui all’Isa AG72U
  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’Isa BG77U.

Sono, inoltre, esclusi dagli Isa gli enti del Terzo settore non commerciali, che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (articolo 80, Dlgs n. 117/2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che applicano il regime forfetario (articolo 86, stesso Dlgs), le imprese sociali (Dlgs n. 112/2017). L’esclusione di tali soggetti è però subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 108 del Tfue (articolo 101, comma 10, del Dlgs n. 117/2017).
 
I documenti disponibili

Nelle istruzioni parte generale sono fornite indicazioni valide per tutti, utili a definire la natura degli Isa, il perimetro soggettivo e le modalità applicative.
Particolarmente pratica per gli utenti, la tabella allegata a tale documento, contenente l’indicazione di tutte le attività (individuate per codice Ateco) e il corrispondente Isa approvato.

Le istruzioni Quadro A contengono le indicazioni, valide per tutti gli Isa relativi sia alle attività d’impresa che di lavoro autonomo, per la compilazione del “Quadro A – Personale” presente nei modelli.
Con le istruzioni Quadro F, Quadro G e Quadro H, sono fornite le indicazioni necessarie a inserire le informazioni di natura contabile relative alle attività di impresa (quadro F) e lavoro autonomo (quadri G e H).
Con riferimento ai quadri contabili segnaliamo, oltre alla novità riguardante l’introduzione del quadro H, anche la revisione della struttura e composizione del quadro F. In tale quadro, quest’anno, sono stati infatti eliminati molti righi relativi a informazioni non più necessarie all’applicazione degli Isa.

In particolare, sono state eliminate tutte le informazioni relative all’indicazione separata dei ricavi, dei costi e delle consistenze di magazzino relativi alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso; conseguentemente, le componenti positive e negative di reddito, da indicare nel quadro F, dovranno far riferimento, in maniera indistinta, sia ai beni ad aggio o ricavo fisso che a tutti gli altri beni.
 
Le ulteriori modifiche, degne di segnalazione, riguardano l’eliminazione dei righi contenenti le voci “Spese per acquisti di servizi” e “Altri costi per serviziriuniti nel solo rigo “Costi per servizi e di quelli contenenti le informazioni puntuali:

  • sulle “quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto
  • sulle “Spese per lavoro per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro
  • sulle “Spese per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria, per omaggio a clienti ed articoli promozionali
  • sul “Valore dei beni strumentali relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria”.

Infine, sono disponibili i 175 modelli e le relative istruzioni afferenti gli Isa approvati, riconducibili alle seguenti cinque macro categorie:

  • comparto agricolo (Isa individuati dalla lettera A)
  • attività delle manifatture (Isa individuati dalla lettera D)
  • comparto economico dei servizi (Isa individuati dalla lettera G)
  • attività dei professionisti (Isa individuati dalla lettera K)
  • area del commercio (Isa individuati dalla lettera M).
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