IMU IMPUGNAZIONE RENDITA E TERMINI DI ACCERTAMENTO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/08/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 17/08/2026


Classificazione:

Leggi collegate:

img_report

Accertamento entro il 5°anno dal passaggio in giudicato ma solo con l’applicazione degli interessi.


Nuove regole dal 12 agosto 2026 con l'entrata in vigore del DLgs. 147/2006. L’articolo 32 prevede quanto segue.

                 Assoggettamento IMU dei fabbricati
                        con rendita impugnata 

  1. In deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006,  n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito  della rettifica operata  dall'Agenzia  delle  entrate,  il  comune  accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria,  di  cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019,  n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla  data  di  presentazione  degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il  31  dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato  della sentenza  che  decide  la  controversia  catastale,   con   la   sola applicazione degli interessi legali.

Entro  gli  stessi  termini,  e' richiesto dal contribuente il rimborso  delle  somme  versate  e  non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data  di presentazione dell'istanza. 

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro