IMU IMPUGNAZIONE RENDITA E TERMINI DI ACCERTAMENTO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/08/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 17/08/2026
Accertamento entro il 5°anno dal passaggio in giudicato ma solo con l’applicazione degli interessi.
Nuove regole dal 12 agosto 2026 con l'entrata in vigore del DLgs. 147/2006. L’articolo 32 prevede quanto segue.
Assoggettamento IMU dei fabbricati
con rendita impugnata
1. In deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia delle entrate, il comune accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali.
Entro gli stessi termini, e' richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
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