ISA COME SCARICARE I DATI IN POSSESSO DELL'AGENZIA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/05/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 16/05/2019


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Per effettuare il calcolo degli indici sintetici di affidabilità, oltre ai dati dichiarati servono anche altri dati che fornisce l'Agenzia Entrate.


Gli ulteriori elementi per determinare il punteggio di affidabilità Isa possono essere acquisiti dai contribuenti attraverso il Cassetto fiscale, nell’area riservata del sito delle Entrate.

Gli indici sintetici di affidabilità, per effettuare il calcolo a seguito del quale il contribuente conosce il proprio giudizio di affidabilità fiscale, hanno bisogno, oltre che dei dati dichiarati relativi al periodo di imposta cui gli Isa si applicano, anche di altri dati nella disponibilità dell’Agenzia.


Tali ulteriori informazioni (in allegato 1 al provvedimento 10 aprile 2019) sono sia dati dichiarati dal contribuente in annualità precedenti (rimanenze finali d’esercizio, reddito, eccetera) sia dati “precalcolati” (media di alcune variabili dichiarate nelle precedenti annualità, ad esempio del valore degli ammortamenti per beni mobili strumentali dei sette periodi d’imposta precedenti oppure del valore dei canoni relativi a beni immobili dei sette periodi d’imposta precedenti, nonché coefficienti individuali) e possono essere acquisite puntualmente o massivamente.

L’acquisizione “puntuale” da parte del contribuente (o dell’intermediario)

Questi ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità possono essere acquisiti dai contribuenti attraverso la consultazione del Cassetto fiscale, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline (vedi quanto disposto dal provvedimento 30 gennaio 2019).

Analogamente i professionisti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, Dpr 322/1998, ai fini dell’acquisizione di tali ulteriori dati, possono accedere al Cassetto fiscale delegato del contribuente.

L’acquisizione “massiva” da parte degli incaricati alla trasmissione telematica (articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998)


Il provvedimento 10 aprile 2019 disciplina le modalità di acquisizione delle ulteriori informazioni da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica.


In particolare, vengono previsti due distinti procedimenti, a seconda che l’intermediario sia o meno delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente per il quale richiede i dati.


Delega al cassetto fiscale

Gli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo Cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.


Nel file inviato sono riportati il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l’indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del Cassetto fiscale del delegante.
Prima di predisporre la fornitura massiva delle ulteriori informazioni, l’Agenzia verifica il possesso della delega al Cassetto fiscale alla data di invio della richiesta.

Senza delega al cassetto fiscale

Gli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico.


L’Agenzia non ha predisposto un format di delega, ma ha previsto gli elementi minimi che la stessa deve contenere: codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; periodo di imposta a cui si riferisce il modello Isa; data di conferimento della delega.
Tali soggetti trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.
Tra i diversi elementi che devono essere indicati nel file vi è anche, per ciascun delegante, la “risposta” alla domanda di riscontro necessaria a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario; la domanda di riscontro dati presenti nella dichiarazione Iva 2018 (periodo d’imposta 2017) del contribuente o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 2018 (periodo d’imposta 2017[1].

Verificata la correttezza degli elementi di riscontro per ciascuna posizione oggetto di richiesta, l’Agenzia procede con l’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati.

 

In entrambi i casi (intermediario con o senza delega), l’Agenzia renderà disponibile per la predisposizione del file contenente la richiesta un apposito software.

8.4.1 La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati sarà indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.


Si segnala, infine, la previsione nel provvedimento di una gestione delle deleghe e dei controlli da parte dell’Agenzia, del tutto analoga a quella prevista per il 730 precompilato.
In particolare, l’intermediario deve acquisire le deleghe numerandole e annotandole, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione del numero progressivo e data della delega, del codice fiscale e dati anagrafici del delegante e degli estremi del documento di identità del delegante.

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