Isa definiti i criteri d’accesso al regime premiale per il 2025

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/04/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/04/2026


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Condizioni per usufruire dei benefici premiali collegati agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per l’anno d’imposta 2025


Con il provvedimento del 22 aprile 2026 n. . 123160 sono approvate le modalità e le condizioni che consentono l’accesso ai benefici premiali collegati agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per l’anno d’imposta 2025 (articolo 9‑bis, comma 11, del Dl n. 50/2017).

L’obiettivo è duplice: premiare i contribuenti più affidabili con semplificazioni concrete e, allo stesso tempo, indirizzare i controlli fiscali verso le posizioni considerate più a rischio.

In primis, il provvedimento riepiloga la disciplina di favore riconosciuta ai contribuenti che applicano gli Isa, come ridefinita dopo le modifiche introdotte dall’articolo 14 del Dlgs n. 1/2024 alle lettere da a) a f) del comma 11 dell’articolo 9‑bis del Dl n. 50/2017. Tale disciplina prevede un sistema di benefici graduati, riconosciuti in funzione del livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente.

In particolare, per i soggetti con i punteggi più elevati, è confermato l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva fino a 70mila euro annui e dei crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap fino a 50mila euro annui, nonché l’esonero dal visto o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva entro il limite massimo di 70mila euro annui.

Il provvedimento, inoltre, stabilisce i punteggi per l’esclusione dall’applicazione della disciplina di favore delle società non operative e l’inapplicabilità degli accertamenti fondati su presunzioni semplici, riconoscendo una tutela rafforzata ai contribuenti con un elevato grado di affidabilità.

Tra i benefici rientra anche la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, graduata in funzione del punteggio Isa e riferita al reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché l’esclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato. Tutte queste misure si inseriscono in un quadro unitario che mira a premiare i comportamenti fiscali più corretti e coerenti nel tempo, differenziando in modo chiaro i benefici in base al livello di affidabilità raggiunto.

Il provvedimento in esame non si limita a riepilogare il regime premiale, ma individua in modo puntuale i livelli di affidabilità necessari per accedere ai singoli benefici e chiarisce le regole operative che li rendono concretamente fruibili a partire dal periodo d’imposta 2025.

Un punto centrale riguarda il meccanismo di graduazione dei benefici. Il documento distingue tra contribuenti con livelli di affidabilità molto elevati e contribuenti con livelli comunque buoni ma inferiori. I vantaggi massimi, come le soglie più alte per compensazioni e rimborsi Iva, spettano infatti solo a chi raggiunge un punteggio almeno pari a 9, mentre chi si colloca tra 8 e 9 accede a benefici analoghi ma con limiti quantitativi inferiori.

Accanto alla valutazione del singolo periodo d’imposta, il provvedimento valorizza in modo significativo la continuità dell’affidabilità nel tempo.

È previsto che molti benefici possano essere riconosciuti anche sulla base della media semplice dei punteggi Isa di due periodi d’imposta consecutivi. Questa scelta conferma l’impostazione “premiale” dell’impianto normativo, che tende a favorire i comportamenti corretti e stabili piuttosto che risultati isolati legati a una sola annualità.

Un ulteriore chiarimento riguarda i benefici correlati all’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti o le richieste di rimborso in ambito Iva. Il provvedimento tiene conto della diversa tempistica tra dichiarazioni Iva, rimborsi, compensazioni infrannuali e dichiarazioni dei redditi. Per questa ragione, collega i benefici Iva al livello di affidabilità risultante dall’applicazione degli Isa sul periodo oggetto di dichiarazione, ma consente che tali vantaggi si riflettano su annualità successive, entro soglie complessive ben definite. Viene inoltre ribadito che le soglie di esonero sono cumulative nell’anno, evitando così utilizzi frazionati che aggirino i limiti fissati dalla norma.

Particolare attenzione è riservata ai contribuenti che esercitano sia attività d’impresa sia lavoro autonomo. In questi casi l’accesso al regime premiale non è automatico. Il provvedimento richiede che siano applicati gli Isa relativi a entrambe le categorie reddituali e che ciascun indice raggiunga autonomamente la soglia minima prevista per il beneficio richiesto. In pratica, l’affidabilità deve essere complessiva e coerente, non parziale.

Il documento affronta poi il collegamento tra Isa e attività di controllo. In attuazione del comma 14 dell’articolo 9‑bis, l’Agenzia delle entrate conferma che i contribuenti con un livello di affidabilità pari o inferiore a 6 rappresentano l’area su cui concentrare le analisi del rischio di evasione fiscale. Si tratta di un’impostazione ormai consolidata, che consente di indirizzare le risorse verso le posizioni potenzialmente più critiche, riducendo al contempo la pressione sui contribuenti più affidabili.

Nella parte motivazionale, il provvedimento spiega che l’individuazione dei livelli minimi di affidabilità è stata effettuata sulla base dei dati dichiarativi più recenti e in continuità con le annualità precedenti. Dall’analisi emerge che, già a partire da punteggi pari a 8, i contribuenti mostrano in media livelli di reddito dichiarato superiori a quelli dell’intera platea Isa. Infine, chiarisce che le soglie e i criteri individuati non sono immutabili. In presenza di variazioni significative dei dati dichiarativi, l’Agenzia delle entrate potrà intervenire con successivi provvedimenti per adeguare i livelli di accesso ai benefici. Anche questo aspetto conferma la natura “dinamico evolutiva” degli Isa.

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