ISA I LIVELLI DI AFFIDABILITÀ' 2019 E I BENEFICI PREMIALI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/09/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/09/2020

premiale


Classificazione:

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I voti che consentono le agevolazioni ISA da sfruttare nel 2020


Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 183037 del 30.04.2020, ha individuato i livelli di affidabilità fiscale dei contribuenti per il periodo di imposta in corso al 31.12.2019, in base ai quali sono riconosciuti i benefici premiali.

Per il 2019 per valutare l'affidabilità non viene considerato solamente il risultato del periodo di imposta 2019, ma in alternativa anche la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti  con gli ISA per i periodi di imposta 2018 e 2019.

La regola appena citata non si applica al beneficio della riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, in questo caso rileva solamente il livello di affidabilità del periodo di imposta 2019.

La nuova regola è a vantaggio del contribuente che potrà, per ottenere i benefici premiali, considerare il migliore tra il punteggio del periodo di imposta 2019, oppure la media semplice dei punteggi ottenuti nei periodi di imposta 2018 e 2019.

 

Punteggi e benefici

 

Voto 9 sia per il 2019 che come media semplice 2018 e 2019

  1. esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  2. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 D.P.R. 600/1973, purché il reddito complessivo accertabile del 2019 non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato;

Voto pari a 8,5 per il 2019 o 9 come media semplice 2018 e 2019

  1. esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici negli ambiti dell’Iva e delle imposte dirette;

Voto pari a 8 per il 2019 o 8,5 come media semplice 2018 e 2019

Esonero dall’apposizione del visto di conformità in dichiarazione e dalla prestazione della garanzia in caso di rimborso per:

  • compensazione o rimborso di crediti IVA non superiori a € 50.000,00 annui maturati nell’annualità 2020;
  • compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e Irap non superiori a € 20.000,00 maturati nel periodo di imposta 2019;

Esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione/rimborso di crediti Iva infrannuali, maturati nei primi 3 trimestri del 2021 per un importo complessivo fino a € 50.000 annui;
 

Voto pari a 8 per il 2019

Riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’attività di accertamento imposte dirette e dell’Iva.

 

 

 

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