ISA IL REGIME PREMIALE 2020

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/04/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 27/04/2021


Classificazione:

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Individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2020


Con provvedimento del 26 aprile 2021, sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2020, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017.
Il provvedimento ha fissato gli stessi livelli di punteggio previsti lo scorso anno per l’accesso ai benefici fiscali e confermato che il giudizio di affidabilità potrà essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente.

Contenuto del provvedimento

Il provvedimento conferma i livelli di affidabilità del precedente periodo d’imposta, compresa la possibilità di premiare l’affidabilità correlata anche alla storia del contribuente oltre che quella correlata all’anno di applicazione.

Sono stati confermati i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

In particolare, il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è stato individuato secondo i seguenti criteri:

  • per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita a un solo anno, è fissata a 8 e 8,5, il punteggio è stato aumentato di un importo pari a “0,5”
  • per quanto riguarda i benefici premiali il cui punteggio, riferito a un solo anno, è fissato a 9, è stato mantenuto il medesimo valore.

Le soglie cui associare i benefici premiali, sono state preventivamente presentate alle organizzazioni di categoria e professionali rappresentate nella Commissione di esperti, con una nota inviata il 21 aprile 2021.

Tornando all’analisi dei requisiti necessari per accedere alle premialità, il provvedimento di quest’anno prevede che:

1) con riferimento ai benefici relativi alla compensazione delle imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva, l’accesso è condizionato all’attribuzione del punteggio Isa pari a 8 ottenuto nello scorso periodo d’imposta ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al periodo d’imposta 2020 e a quello precedente.

2) per quanto concerne la disapplicazione della disciplina società non operative, il beneficio è condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Indici per il (ndr. 2020) ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi relativi al 2020 e 2019.

3) circa l’esclusione degli accertamenti analitico-presuntivi, il beneficio è subordinato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8,5 per il periodo d’imposta 2020 ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi relativi al 2020 e al periodo precedente.

4) circa la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità 2020 è stato confermato il criterio dello scorso anno (livello di affidabilità almeno pari a 8) ma, a differenza dei precedenti benefici, non è prevista la possibilità di accesso sulla base della media tra i punteggi relativi all’anno in corso e quello precedente.

5) circa l’innalzamento delle soglie per l’accertamento sintetico del reddito, il beneficio è condizionato all’attribuzione del punteggio Isa almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2020 ovvero, alternativamente, pari a 9 ottenuto come media tra il 2020 e il 2019.

Per accedere alle suddette agevolazione è inoltre necessario che:

  • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali
  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Le possibilità di accesso ai benefici fiscali in epoca Covid

A conclusione di tale analisi, occorre anche considerare che, per poter usufruire dei benefici premiali, i livelli di punteggio fissati dal provvedimento di quest’anno dovranno essere ottenuti dovendo applicare gli Isa a un periodo d’imposta, il 2020, in cui gli effetti economici negativi della pandemia hanno provocato gravissime difficoltà agli operatori economici.

Tuttavia, la riproposizione degli stessi punteggi dello scorso anno per l’accesso alle agevolazioni sembra potersi spiegare con la possibilità di adeguare i risultati dell’applicazione degli Isa alla difficile situazione economica determinata dal Covid-19, grazie ai correttivi previsti in base all’articolo 148 del decreto legge n. 34/2020.

Tale norma prevede, infatti, che, per i periodi di imposta 2020 e 2021, debba essere individuata una metodologia statistico-economica per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale con i relativi interventi correttivi, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.

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