ISA IL REGIME PREMIALE 2021
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/04/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/04/2022
I criteri di accesso al regime premiale per il periodo d'imposta 2021 che si dichiara nel 2022
Si conferma anche per il periodo d’imposta 2021, la possibilità per il contribuente di ottenere, sulla base del giudizio di affidabilità fiscale fornito dalla loro stessa applicazione, le agevolazioni previste dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017.
Con il provvedimento del 27 aprile 2022, sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2021.
Il provvedimento conferma i criteri di accesso degli ultimi due anni, compresa la possibilità che il giudizio possa essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente.
Benefici del regime premiale Isa
Si ricorda che tali benefici, previsti alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis, riguardano:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972)
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Contenuto del provvedimento
Nel provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia si evidenzia, come già detto, la decisione di confermare i livelli di affidabilità già previsti nei due precedenti periodi d’imposta, compresa la possibilità di dare rilevanza alla storia del contribuente oltre che alla sua condotta nell’anno di riferimento.
Nella seguente tabella è riportato uno schema che sintetizza i livelli di affidabilità fiscale richiesti per il 2021, per accedere ai vantaggi previsti dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.
Beneficio | Criterio di accesso basato su punteggio Isa per il periodo 2021 | Criterio di accesso “aggiuntivo” basato su punteggio medio Isa periodi d’imposta 2020 e 2021 |
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva , IIdd e Irap | 8 | 8,5 |
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva | 8 | 8,5 |
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi | 8,5 | 9 |
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento | 8 | ------------ |
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle Società non operative | 9 | 9 |
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato) | 9 | 9 |
Vale la pena ricordare che per accedere alle suddette agevolazioni è necessario che:
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito per ognuno di essi, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
Sul tema riguardante le modalità con cui utilizzare i criteri per l’individuazione del punteggio utile ai fini della fruizione dei benefici fiscali, sono stati forniti puntuali chiarimenti già nella circolare n. 6/2021 (vedi articolo “Isa, la circolare con i chiarimenti per il periodo d’imposta 2020”).
Nelle motivazioni del provvedimento viene evidenziato che le soglie cui associare le misure premiali, sono state preventivamente presentate alle organizzazioni di categoria e professionali rappresentate nella Commissione di esperti, con una nota inviata nel mese di aprile di quest’anno.
Al riguardo è da notare che, alle predette organizzazioni, oltre all’anticipazione delle citate soglie di punteggio, sono stati presentati anche i primi risultati dell’applicazione degli Isa nel periodo d’imposta 2020, con particolare riferimento alla platea dei contribuenti che hanno ottenuto i vantaggi previsti.
I dati sui contribuenti che hanno ottenuto i benefici premiali nel 2020
L’aspetto interessante dei dati presentati è che riguardano un periodo d’imposta in cui si sono manifestati in maniera più evidente gli effetti economici negativi della pandemia nei confronti degli operatori economici; la circostanza è particolarmente importante per capire se i correttivi Isa approvati lo scorso anno, al fine di tenere conto degli effetti economici negativi causati dalla diffusione del Covid-19, hanno consentito di ottenere i risultati attesi e se, allo stesso tempo, appare lecito attendersi analoghi risultati dai correttivi previsti per il periodo d’imposta 2021 che, come noto, è stato anch’esso caratterizzato dalle difficoltà economiche provocate dalla pandemia.
Dall’analisi dei dati relativi al periodo d’imposta 2020 emerge la sostanziale invarianza della distribuzione dei punteggi Isa rispetto ai periodi d’imposta 2019 e 2018 e, di conseguenza, un numero di contribuenti premiati simile per le tre annualità.
Anzi, nell’anno della pandemia si osserva che la percentuale dei contribuenti che hanno ottenuto un punteggio Isa pari o superiore a 8, ossia il punteggio minimo per poter accedere ad alcuni dei benefici premiali, si attesta su un valore superiore a quello fatto registrare nel 2019. Il dato relativo al 2020, infatti, è pari al 43,5% della platea dei soggetti che hanno applicato gli Indici, mentre l’analogo dato relativo al 2019 si era fermato a poco più del 38 per cento.
Tutto ciò si traduce in circa 900mila contribuenti premiati, tenuto conto che la platea di soggetti che ha applicato gli Isa per il periodo d’imposta 2020, come si rileva nel medesimo documento, ammonta a poco meno di 2,1 milioni di contribuenti.
In conclusione, la riproposizione per il periodo d’imposta 2021 degli stessi punteggi degli scorsi anni ai fini dell’accesso alle premialità, appare giustificata dal fatto che la metodologia adottata per individuare i correttivi applicati nel 2020 e che verranno utilizzati anche nel 2021, sembra in grado di adeguare i risultati dell’applicazione degli Isa alla situazione economica determinata dal Covid.
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