Iva, confermate le percentuali per la cessione di bovini e suini
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/06/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/06/2019
Percentuali di compensazione che interessano sono interessati i produttori agricoli che usufruiscono del regime speciale previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972 e determinano la detrazione d’imposta con modalità forfetaria
Prorogate, per un altro anno, le percentuali, rispettivamente del 7,65% e del 7,95%, di compensazione Iva applicabili per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (Tabella A, parte prima, allegata al Dpr 633/1972), fissate dall’articolo 1, comma 2, del Dm 26 gennaio 2016.
La disposizione interessa i produttori agricoli che applicano il regime speciale previsto dall’articolo 34, Dpr 633/1972), in base al quale determinano con modalità forfetaria (e non analitica) l’Iva pagata ai fornitori per le cessioni, appunto, di bovini e suini vivi.
Ad ampliare la finestra agevolativa fino all’anno d’imposta 2019, il decreto 29 marzo 2019.
Il nuovo calendario (e relativi limiti) è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 506, legge 205/2017), secondo cui “le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento”.
L’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui”.
La norma che proroga le percentuali all’anno in corso ha effetto retroattivo con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di conseguenza, i contribuenti dovranno considerare tali valori già a partire dalla prima liquidazione Iva periodica 2019.
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