IVA OSS e IOSS contro le frodi Cesop banca dati UE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/04/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 16/04/2022
La Commissione Ue ha definito i dettagli per segnalare i dati in un formato armonizzato
Il 6 aprile 2022, la Commissione europea ha approvato un regolamento di esecuzione per rafforzare la lotta alle frodi Iva, in particolare nel commercio elettronico.
Il documento legislativo stabilisce le modalità di applicazione del regolamento Ue n. 904/2010, per quanto concerne la creazione e la gestione del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Central electronic system of payment information, il Cesop), che comunque sarà attivo dal 1° gennaio 2024.
La Commissione europea ha definito i dettagli essenziali, per segnalare i dati di pagamento in un formato armonizzato.
Il data base Cesop
Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato un pacchetto legislativo, comprendente la direttiva Ue n. 2020/284 e il regolamento Ue n. 2020/283, volto a rafforzare la cooperazione amministrativa al fine di combattere le frodi in materia di Iva, prevedendo la raccolta dei dati di pagamento.
Solo nel 2015 si sono registrate perdite Iva pari a 5 miliardi di euro nel commercio elettronico.
È stata, quindi, creata una banca dati centrale finanziata dall'Unione (Cesop) per raccogliere, archiviare ed elaborare le informazioni relative ai pagamenti, per supportare gli Stati membri nei necessari incroci al fine di intercettare comportamenti irregolari.
Il Cesop è stato predisposto dalla Commissione su indicazione degli Stati membri e sarà accessibile e gestito solo da Eurofisc, ossia la rete comunitaria di esperti sulle frodi Iva, per rilevare comportamenti fraudolenti nel commercio elettronico.
Nel dettaglio
Il regolamento europeo (vedi tabella):
- individua le principali funzionalità del Cesop
- stabilisce i compiti della Commissione europea e degli Stati membri in merito alle varie fasi del sistema (gestione, accesso ai dati, sicurezza e protezione dei dati personali).
Nella tabella dei dati all'allegato del regolamento viene individuato il modulo elettronico standard in formato XML.
ARTICOLO |
CONTENUTO |
1 | Misure tecniche per l'istituzione e il mantenimento del Cesop |
2 | Compiti della Commissione per la gestione tecnica del Cesop |
3 | Connessione e interoperabilità complessiva tra Cesop e sistemi elettronici nazionali |
4 | Modulo elettronico standard |
5 | Disposizioni pratiche relative ai funzionari di collegamento Eurofisc che avranno accesso al Cesop |
6 | Procedure per le misure di sicurezza tecniche e organizzative per lo sviluppo e il funzionamento del Cesop |
7 | Ruoli e responsabilità dei titolari e del responsabile del trattamento |
8 | Entrata in vigore |
Completa interoperabilità con i sistemi elettronici nazionali
Gli Stati membri devono imporre, ai prestatori di servizi di pagamento, di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi che prestano per ogni trimestre, al fine di consentire alle Amministrazioni fiscali di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro le frodi Iva.
Tale obbligo si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri ovvero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario in un altro Paese comunitario, in un territorio o Paese terzo.
Ai sensi della direttiva Iva (articolo 243-quater, direttiva n. 2006/112/CE) la localizzazione del:
- pagatore è considerata essere nello Stato membro corrispondente:
- all’Iban del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione,
o in assenza di tale identificativo,
- al Bic o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione.
- beneficiario è considerata essere nello Stato membro, in un territorio o Paese terzo corrispondente:
- all’Iban del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione,
o in assenza di tale identificativo,
- al Bic o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.
Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per garantire che i sistemi elettronici domestici, per la raccolta delle informazioni di pagamento, siano funzionali e in grado di raccogliere le citate informazioni.
Dovranno essere trasmesse al Cesop i dati di pagamento comprensivi di tutti i seguenti campi obbligatori (articolo 243-quater della direttiva n. 2006/112/Ce) in linea con i requisiti di cui all'allegato al regolamento.
Contestualmente la Commissione europea dovrà garantire la perfetta interoperabilità tra il Cesop e i sistemi elettronici nazionali.
Utilizzo circoscritto
Gli Stati membri devono individuare i funzionari di collegamento Eurofisc, che avranno accesso al Cesop, comunicando, alla Commissione, i loro nomi e gli indirizzi e-mail nonché qualsiasi successiva modifica, in modo tempestivo e non oltre 30 giorni, delle informazioni fornite, comprese le sostituzioni dei funzionari designati
La Commissione provvede ad attribuire tempestivamente ai funzionari di collegamento Eurofisc un identificativo utente personale univoco per accedere al Cesop.
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