Iva spettacoli: quale aliquota per l’attività degli intermediari

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/12/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/12/2018


Classificazione:

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Trattamento di favore per la realizzazione del palco, l’assistenza luci, video e audio. Tassazione ordinaria per le prestazioni di carattere generale, come l’allestimento di camerini


Con la circolare 20/E del 21 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti riguardo all’applicazione dell’aliquota Iva ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli e alle prestazioni rese da intermediari del settore, a seguito della modifica normativa introdotta dall’articolo 1, comma 340, legge 205/2018 al n. 119) della tabella A, parte III, Dpr 633/1972.

 

La modifica, oltre a ribadire l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% ai contratti dello spettacolo previsti al n. 123 della suddetta tabella A, parte III, estende, in pratica, lo sconto d’imposta anche ai contratti in cui le operazione del n. 119 Tab. A parte III, sono effettuati tramite un intermediario e apre una finestra anche per i rapporti tra quest’ultimo e l’organizzatore o tra l’artista stesso e l’organizzatore.

 

Sui contratti intermediari/organizzatori, l’agevolazione IVA 10% può essere applicata all’intero “pacchetto” di prestazioni venduto dal produttore-intermediario all’organizzatore (comprendente, ad esempio, l’assistenza musicale, la fornitura di impianti, la realizzazione del palco e delle scenografie, l’assistenza luci, eccetera), insieme alla prestazione dell’artista, purché funzionali e strumentali alla realizzazione della performance e all’esibizione dell’artista.

 

Rimangono fuori, invece, ad esempio, con riferimento, per semplificare, al settore dei concerti vocali e strumentali, prestazioni che non forniscono nessun connotato “artistico” allo spettacolo, come:

  • forniture o realizzazioni di strutture quali camerini o bagni chimici
  • disponibilità di personale con mansioni non caratterizzanti lo spettacolo, come il direttore di produzione o gli addetti alle pulizie
  • servizi di carattere promozionale
  • servizi vari come il trasporto di persone, catering, o lo svolgimento di pratiche amministrative.  

I contratti tra le parti devono essere in forma scritta e conservati fino allo scadere del termine di decadenza del potere di accertamento e riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria.

La circolare sintetizza in due punti le ipotesi ad aliquota ridotta con intervento dell’intermediario:

  • nel rapporto contrattuale tra artisti e intermediario, per le prestazioni degli artisti
  • nell’ambito del “pacchetto” venduto dall’intermediario all’organizzatore, per le prestazioni degli artisti e in riferimento alle operazioni indicate da quest’ultimi come strettamente connesse e funzionali alla realizzazione dello spettacolo e alla connotazione artistica dello stesso. 

Iva ordinaria, invece, o quella prevista dalla specifica disciplina, per le forniture di beni e servizi acquistate dall’intermediario e incluse nel “pacchetto” offerto all’organizzatore su indicazioni dell’artista. 

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