LA CONVALIDA DI SFRATTO CHIUDE IL CONTRATTO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/02/2015

Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 12/02/2015


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Inqulino moroso e azione di sfratto, quando cessa il contratto per non pagare i rinnovi annuali?

In caso di sfratto per morosità, a norma dell’articolo 658 del Codice di procedura civile, la data di cessazione del contratto è quella in cui si ottiene la convalida. E, dunque, il versamento dell’imposta di risoluzione, richiesto dall’agenzia delle Entrate, deve avvenire entro trenta giorni da quella data, a norma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131. Non rilevano ai fini dell’imposta di registro: la data di sloggio indicata nel provvedimento di convalida o la successiva data di effettivo rilascio. Circ. 8/86 Le ordinanze di convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto per morosita' o finita locazione sono da considerarsi fra gli atti per i quali non vi e' obbligo della registrazione.
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