La detrazione anticipata non vale per fatture 2018 ricevute nel 2019
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/12/2018
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/12/2018
Se le operazioni si sono svolte tutte nel 2018 la detrazione è al 16 gennaio Per le fatture 2018 registrate nel 2019 diritto da esercitare nella dichiarazione Iva
Il Dl 119/2018 modifica l’articolo 1, c. 1 del DPR. 100/1998 stabilendo ora che può essere esercitato il diritto alla detrazione nel mese di effettuazione dell'operazione anche se le relative fatture sono ricevute e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Questo però non vale per il mese di dicembre per il quale le fatture devono essere ricevute e registrate entro il 31.12.
Quattro ipotesi:
1) fatture per operazioni effettuate nel 2018 ricevute e registrate entro la fine dell’anno, la detrazione potrà essere esercitata nella liquidazione di dicembre 2018 (16 gennaio 2019);
2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nel 2019, la detrazione potrà essere esercitata solo nel 2019 anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio, es. fattura 2018 ricevuta e registrata il 5.3.2019 non concorre alla liquidazione ma a quella di marzo. ;
3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2019, la detrazione potrà essere esercitata al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018 e si renderà necessaria la predisposizione di un registro Iva sezionale che permetta di escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del mese di registrazione che inevitabilmente sarà il 2019;
4) fatture per operazioni effettuate nel 2019, la detrazione potrà essere esercitata nel mese di effettuazione dell'operazione anche sui documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo.
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