La distribuzione utili 2018 contro le priorità consolidate
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/07/2019
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/07/2019
Sulla Possibilità di deliberare, con effetto fiscalmente rilevante, di distribuire l’utile realizzato nel 2018 anche se in bilancio sono presenti riserve di utili pregresse disponibili per la distribuzione
L’articolo 47, comma 1 del Tuir prevede che, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve di utili (non vincolate o in sospensione d’imposta) rispetto alle riserve di capitale.
L’articolo 1, c.1006 della legge 205/17, deroga alla sostanziale assimilazione che, a partire proprio dal 2018, è stata prevista per i dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non (possedute non in regime d’impresa), sancendo che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 - purché deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 - continuano ad applicarsi le regole previgenti.
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