La donazione con bonifico senza notaio è nulla
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/07/2017
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/07/2017
Classificazione:
Sezioni unite della Corte di cassazione con una sentenza 18725 del 27 luglio 2017
È una donazione nulla, per mancanza di atto pubblico, il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità, e cioè senza che l’operazione bancaria sia motivata dal fatto di essere il pagamento di un prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto dal beneficiario del bonifico. Un’evidente conseguenza di una donazione nulla è che se poi il donante muore, i suoi eredi hanno diritto a farsi restituire la somma donata dal donatario, a prescindere dal fatto che la donazione sia, o meno, lesiva dei diritti di legittima: donazione nulla infatti significa che il bene donato non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante e che, quindi, egli (o, appunto, il suo erede) ha il diritto di pretenderne la restituzione.
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