La fiscalità dell’impresa sociale

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/05/2026

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 12/05/2026


Classificazione:

img_report

Dalla circolare 1/2026 i chiarimenti dell’Agenzia sui profili tributari su questa tipologia di enti, che mantengono una natura commerciale e sono riconducibili nell’ambito dei soggetti Ires


L’impresa sociale rappresenta un modello ibrido, un ponte tra attività economica e finalità solidaristiche.

Il Cis (Dlgs. n. n. 112/2017), che ha abrogato la disciplina prevista dal Dlgs n. 155/2006, ne regola natura, requisiti e trattamento fiscale.

Nella circolare n. 1/2026 i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul regime fiscale applicabile.

Lo statuto normativo dell’impresa sociale

La disciplina dell’impresa sociale è contenuta principalmente nel Cis (Dlgs. n. 112/2017), adottato nell’ambito della riforma del Terzo settore. Si tratta di una particolare categoria di Ente del Terzo settore (Ets), soggetto a una disciplina speciale. Per espressa previsione dell’articolo 1, comma 5, del Cis, alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni speciali del Cis, le disposizioni del codice del Terzo settore (Cts, Dlgs. n. 117/2017); in mancanza di norme specifiche del Cts, si applica il codice civile in relazione alla forma giuridica effettivamente adottata dall’impresa sociale. Alle imprese sociali non si applicano le disposizioni relative alle società di comodo e agli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale).

Il Cis si distingue dal Cts sotto diversi profili. In primo luogo, l’impresa sociale è una qualifica che può essere assunta da enti privati aventi qualsiasi natura giuridica, inclusa quella societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale. Il Cts disciplina invece una categoria più ampia di Ets, che non operano necessariamente secondo logiche imprenditoriali. Infatti, se il titolo X del Cts prevede per gli Enti del Terzo settore, ai fini della loro qualificazione fiscale, il test di non commercialità e i regimi forfettari ad hoc descritti dagli articoli 80 e 86 Cts, l’impresa sociale è per definizione un ente commerciale e in quanto tale soggetta all’obbligo di iscrizione del registro delle imprese (sezione speciale). Dunque, per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Runts e comporta l’acquisizione della qualifica di Ets. Inoltre, mentre nel Cts il vincolo di non lucratività e il divieto di distribuzione degli utili è assoluto, nell’impresa sociale è ammessa una limitata distribuzione degli utili, purché siano rispettate le soglie e le condizioni stabilite dal Cis.

Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 gennaio 2026 è recentemente intervenuto modificando e integrando la cornice attuativa del Cts a opera del Dm n. 106/2020; il decreto del 13 gennaio 2026, tuttavia, non incide direttamente sulla disciplina sostanziale dell’impresa sociale, concentrandosi prevalentemente sui profili operativi e di coordinamento relativi agli Ets (rafforzando, ad esempio, lo scambio dei flussi informativi fra il Registro unico del Terzo settore e le imprese sociali iscritte nel registro delle imprese e rafforzando gli adempimenti documentali).

Sul piano fiscale, le imprese sociali, comprese quelle che hanno natura giuridica di fondazione o associazione, mantengono natura commerciale e sono riconducibili nell’ambito dei soggetti Ires indicati all’articolo 73 comma 1 lettere a) e b) del Tuir. Il reddito complessivo è perciò considerato reddito d’impresa da qualunque fonte provenga (articolo 81 del Tuir).

La fotografia dell’impresa sociale

Possono “acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività” (articolo 1, comma 1 Cis). Sono imprese sociali di diritto le cooperative sociali e i loro consorzi disciplinati dalla legge n. 381/1991 a cui, tuttavia, le norme del Cis si applicano in quanto compatibili. Per espressa previsione dell’articolo 1, comma 2, del Cis, non possono assumere la qualifica di impresa sociale le pubbliche amministrazioni, le società con unico socio persona fisica e gli enti che limitano l’erogazione di beni/servizi in favore dei soli soci o associati.

Ciò che caratterizza l’impresa sociale non è la forma giuridica prescelta, ma sono le caratteristiche dell’attività svolta. Possono pertanto, assumere la qualifica di impresa sociale diversi soggetti, tra cui associazioni, fondazioni e società, purché rispettino i requisiti previsti dal Cis:

  • lo svolgimento in via stabile e principale di attività di interesse generale
  • l’assenza di finalità lucrative, salvo limitate eccezioni
  • l’obbligo di destinare gli utili prevalentemente al perseguimento dell’oggetto sociale
  • l’adozione di modalità di gestione responsabili e trasparenti.

Le attività di interesse generale sono quelle indicate dall’articolo 2 del Cis: servizi sociali, sanitari e sociosanitari; educazione e formazione; ambiente e patrimonio culturale; inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ecc. Tali attività coincidono sostanzialmente con quelle indicate dall’articolo 5 del Cts, fatta eccezione per l’attività di microcredito, esercitata in conformità al Tub (Testo unico bancario, Dlgs n. 385/1991) che non compare tra le attività di interesse generale menzionate dal Cts. Affinché le attività indicate all’articolo 2 Cis siano svolte “in via stabile e generale”, è necessario che i ricavi ad esse connesse siano superiori al 70% dei ricavi complessivi secondo i criteri definiti dal Dm 24 gennaio 2008.

Elemento caratterizzante dell’impresa sociale è il vincolo di destinazione degli utili, previsto dall’articolo 3, comma 2, del Cis, che limita la distribuzione ai soci e rafforza la finalità sociale dell’ente. Il divieto riguarda anche la distribuzione in via indiretta e comporta l’obbligo di reinvestire utili e avanzi nelle attività statutarie o nel patrimonio. È importante ricordare che la violazione del vincolo di distribuzione comporta la perdita della qualifica di impresa sociale e dei benefici fiscali connessi.

Il Cis prevede una sola deroga per le imprese sociali costituite in forma societaria nelle forme previste dal codice civile: queste possono effettuare una distribuzione parziale (una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti), anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (articolo 3, comma 3, lettera a)).

Quanto alla trasparenza, l’obbligo si traduce nel rispetto di alcune regole su organi di controllo, scritture contabili, coinvolgimento degli stakeholder, operazioni straordinarie e devoluzione del patrimonio; è richiesto il bilancio (civilistico) e il bilancio sociale secondo i rinvii del decreto.

Trattamento fiscale dell’impresa sociale

Il trattamento fiscale dell’impresa sociale mira a sostenere lo sviluppo di un modello imprenditoriale orientato al bene comune; il fattore organizzativo, tipico del modello imprenditoriale, assume caratteristiche particolari in quanto associato alla sostenibilità economica delle attività svolte.
Il regime fiscale previsto dal Cis è, dunque, il risultato di un equilibrio tra applicazione delle regole ordinarie del reddito d’impresa e introduzione di specifiche agevolazioni.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/2026 ha fornito in merito importanti chiarimenti interpretativi, confermando l’inquadramento dell’impresa sociale ai fini Ires e precisando, tra l’altro, le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali agli utili reinvestiti e il trattamento degli investimenti effettuati da soggetti terzi nel capitale delle imprese sociali.

Come anticipato, l’impresa sociale è un soggetto Ires (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir); a prescindere dalla fonte di provenienza, il reddito prodotto si considera sempre reddito d’impresa.

Le imprese sociali possono fruire di misure fiscali agevolate ai fini Ires solo a condizione che gli utili e gli avanzi di gestione siano assegnati a riserve legalmente vincolate al perseguimento di attività di interesse generale.

L’articolo 18 del Cis disciplina le misure fiscali e di sostegno economico, fra cui:

  • la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva di cui all’articolo 15 del Cis
  • la non imponibilità delle somme destinate alle riserve indisponibili destinate allo svolgimento dell’attività statutaria
  • la non imponibilità delle imposte relative alle variazioni fiscali in aumento effettuate ai sensi dell’articolo 83 del Tuir (c.d. effetto “imposte su imposte”)
  • la deducibilità Ires, per l’impresa erogante, dei versamenti pari al 3% degli utili netti annuali destinati ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali; tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del Cis.

La non imponibilità dell’utile iscritto a riserva permane anche nel caso in cui sia successivamente utilizzato per ripianare le perdite, sempre che l’ente non distribuisca di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. La circolare precisa che questa condizione deve essere tassativamente osservata, in quanto, a differenza di quanto previsto per alcune riserve in sospensione d’imposta, non è consentito, in alternativa, ridurre la riserva in misura corrispondente, neppure con formale deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Come ribadito dalla circolare, il trattamento speciale previsto dall’articolo 18 del Cis non rientra fra gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, comma 1, Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Per quanto riguarda, invece, le misure che consentono alle imprese sociali un accesso facilitato al credito azionario, la valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea è ancora in essere.

Gli eventuali utili assegnati ai soci, nei limiti previsti dal Cis, sono soggetti alle normali norme fiscali sul reddito.

La violazione dei limiti imposti dall’articolo 18 del Cis comporta, oltra alla decadenza dalle agevolazioni, l’applicazione dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione commissariale.

Le disposizioni fiscali contenute nell’articolo 18 del Cis, salvo quelle contenute ai commi 3, 4 e 5, si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e dunque possono essere applicate dalle imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare a partire dal 1° gennaio 2026. Per le imprese il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, l’applicazione delle nuove disposizioni sarà possibile dal primo giorno del periodo d’imposta successivo che avrà inizio nel 2026.

L’effetto “imposta su imposta”

Per evitare l’effetto “imposte su imposte”, l’articolo 18, comma 2 del Cis, prevede che, in presenza di un utile o maggior utile da destinare a un incremento patrimoniale, non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi relative alle variazioni fiscali nette in aumento. Tale disposizione si applica solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio, mentre non si applica nel caso di distribuzione degli utili ai soci.

La circolare dell’Agenzia n. 1/2026, richiamando il paragrafo 5 della circolare n. 53/2002, specifica che la variazione in diminuzione deve essere proporzionale alla quota di utili non tassata, calcolata sulla base del rapporto tra l’utile escluso da tassazione e il totale dell’utile.

In altri termini, in sede di dichiarazione si applica una variazione in diminuzione proporzionale alla percentuale di esenzione dall’Ires. L’esenzione è integrale nel caso di totale accantonamento a riserva dell’utile conseguito.

La variazione in diminuzione non deve essere operata nei seguenti casi:

  • sulla quota Ires imputabile ai dividendi eventualmente erogati nell’anno dall’impresa sociale
  • sull’eventuale costituzione di riserve divisibili
  • sull’aumento gratuito del capitale sociale.

Tuttavia, come specifica la circolare n. 1/2026, se l’ente chiude il bilancio con determinati risultati (perdita prima dell’Ires, pareggio, perdita dopo aver effettuato l’accantonamento Ires), l’effetto “imposta su imposta” non può essere eliminato.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro