La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/04/2024
Autore: Autori Vari Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 17/04/2024
Documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti FNC
In ambito penale, la perizia deve essere definita come un mezzo di prova (disciplinata, in quanto tale, nel Libro II del codice di procedura penale, rubricato Prove, al Titolo II, dedicato appunto ai mezzi di prova), finalizzato ad integrare le conoscenze del Giudice con quelle di un esperto.
La perizia può essere disposta (su richiesta di parte, ovvero d’ufficio) dal Giudice (monocratico o collegiale, ed anche dal Giudice di appello in caso di rinnovazione, anche parziale, dell’istruttoria, nonché dal GIP, nel corso delle indagini preliminari e dal GUP, nel corso dell’udienza preliminare, nei casi espressamente previsti e che verranno descritti nel prosieguo) quando occorre compiere una valutazione per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (si
pensi alle perizie contabili, a quelle mediche, a quelle balistiche, a quelle in materia di sinistri stradali e simili).
D O C U M E N T O D I R I C E R C A
La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale
Sommario
Premessa 3
1. PERITO E RELAZIONE PERITALE 4
1.1. La perizia in ambito penale 4
1.2. Il conferimento dell’incarico e la formulazione del quesito 6
1.2.1. La figura del perito e la sua nomina 6
1.2.2. Albo dei periti 10
1.2.3. Ricusazione e astensione 11
1.2.4. Sostituzione del perito 13
1.2.5. Responsabilità del perito 14
1.3. L’inizio delle operazioni peritali 17
1.4. Poteri del perito 20
1.4.1. Attività e poteri del perito 20
1.4.2. Potere di presenziare all’esame e all’ammissione delle prove 21
1.4.3. Ausiliari del perito 22
1.4.4. Potere di richiesta di notizie e acquisizione di informazioni 23
1.4.5. Limiti ai poteri istruttori del perito 25
1.5. L’incarico collegiale 27
1.6. La valutazione dei risultati della perizia 28
2. CONSULENTE TECNICO E RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA 31
2.1. La consulenza tecnica in ambito penale 31
2.1.1. La consulenza c.d. endo-peritale 32
2.1.2. La consulenza c.d. extra-peritale 33
2.1.3. Il consulente tecnico del Pubblico Ministero 35
2.2. Il consulente tecnico nelle indagini preliminari 37
2.3. Il consulente tecnico e gli accertamenti tecnici non ripetibili 38
2.4. La consulenza tecnica nel caso di incidente probatorio 40
2.5. La consulenza tecnica nell’udienza preliminare 41
2.6. Il consulente tecnico e le indagini difensive 42
2.7. La relazione di consulenza tecnica e la sua acquisizione nel dibattimento 43
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