L’attività con l’ex datore non preclude il forfettario al pensionato

[Molto interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/05/2019

Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 29/05/2019


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Le prestazioni di servizi nei confronti dell’ex datore di lavoro non sempre sono di ostacolo all’applicazione del regime forfettario, risposte dell'agenzia.


Risposta 161/2019

Soggetto che:

a) ha maturato i requisiti pensionistici e nello stesso anno ha cessato il suo rapporto di lavoro di lavoro dipendente;

b) nell'anno successivo ha iniziato a percepire un reddito di pensione;

c) svolge attività di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

Risposta: la circolare 9/2019, ha precisato che coloro i quali percepiscono un reddito di pensione non incorrono nella causa ostativa quando il pensionamento sia obbligatorio per legge.

 

Risposta 163

La stessa causa ostativa non opera nel caso in cui il contribuente, che aveva intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente negli anni 2018 e 2019 presso una azienda sanitaria, aveva poi partecipato a un concorso pubblico indetto dalla stessa azienda, che comportava l’obbligo della apertura della partita Iva in caso di vittoria del concorso.

 

Risposta 162

un amministratore e socio al 50%, di una srl attiva nel settore della produzione di abbigliamento, interessato ad avviare una attività di commercio di capi di abbigliamento, poiché c'è la condizione del controllo diretto ma manca quello dell'attività nello stesso settore, la nuova attività ha infatti codice Ateco diverso da quello della srl, non c'è incompatibilità.

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