LAVORAZIONE NEL PAESE DI DESTINAZIONE La finitura «cambia» le cessioni Ue
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/02/2015
Autore: Sirri Massimo Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/02/2015 pag. 20
Classificazione:
Sono da qualificare come cessioni interne a un Paese Ue (e non come cessioni intracomunitarie), le vendite di beni ceduti in un altro Stato membro dopo essere stati sottoposti a lavorazione
Il caso riguarda i soggetti che, prima di consegnare i beni al cliente comunitario (francese, per esempio), fanno eseguire - per conto proprio e a proprie spese - determinate lavorazioni da parte di un terzista nello stesso Stato del cliente (Francia, appunto). Non è raro che il venditore consideri queste operazioni come cessioni intracomunitarie dall’Italia, fatturandole (erroneamente) in regime di non imponibilità (articolo 41, Dl 331/93).
Tuttavia, come rilevano i giudici europei, un’operazione di questo tipo dovrebbe considerarsi avvenuta nell’altro Stato, cioè nel luogo in cui si trovano i beni nel momento iniziale della spedizione/trasporto a destinazione dell’acquirente (articolo 32, paragrafo 1, direttiva 2006/112). Deve aprire P.IVA in FR
Tuttavia, come rilevano i giudici europei, un’operazione di questo tipo dovrebbe considerarsi avvenuta nell’altro Stato, cioè nel luogo in cui si trovano i beni nel momento iniziale della spedizione/trasporto a destinazione dell’acquirente (articolo 32, paragrafo 1, direttiva 2006/112). Deve aprire P.IVA in FR
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