LAVORO INTERMITTENTE: L'ATTUAZIONE DOPO LA RIFORMA


  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 03/09/2012

Autore: Delle Cave Mariano Fonte: Guida al Lavoro nr. 34 del 31/08/2012 pag. 10




Nel corso del mese di agosto il Ministero del lavoro ha fornito le prime indicazioni operative.

Secondo il Ministero del lavoro, la prestazione può essere considerata intermittente anche se resa per un periodo di durata significativa, che non può però coincidere con la durata del contratto.
La nuova comunicazione di inizio dell'attività lavorativa può essere effettuata anche il giorno stesso, purché prima dell'inizio della prestazione, e può essere poi modificata o annullata, sempre prima dell'inizio del lavoro, o entro le quarantotto ore successiva, se il lavoratore non si è presentato al lavoro.
Il Ministero ha altresì reso noto i recapiti (fax, e-mail, sms) a cui potrà essere effettuata la predetta comunicazione, e ha pubblicato sul proprio sito internet un apposito modulo.
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