LE RETRIBUZIONI DI RISULTATO PAGATE L’ANNO SUCCESSIVO SONO SOGGETTE A TASSAZIONE ORDINARIA
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 19/04/2022
Autore: Servidio Salvatore Fonte: Guida al Lavoro nr. 17 del 19/04/2022 pag. 38
L’Agenzia delle Entrate ha precisato la tassazione applicabile alle erogazioni premiali.
Con la risposta ad interpello n. 17 del 6 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, se l’accordo collettivo relativo al premio di risultato dispone che esso venga corrisposto entro l’anno successivo a quello di definizione degli obiettivi, non può essere ritenuto un vero e proprio emolumento arretrato, come tale soggetto a tassazione separata.
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