Legge di bilancio 2019 PROROGA AGEVOLAZIONI CASA RISTRUTTURAZIONI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/01/2019
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 09/01/2019
Proroga delle agevolazioni anche per il 2019, lo prevedono i commi 67 e 68 dell’articolo 1 della legge 145/2018.
In particolare: il comma 67 interviene sugli articoli 14 (“detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica”) e 16 (“proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili”) decreto legge 63/2013; il comma 68, invece, sull’articolo 1, comma 12 (“bonus verde”), della legge 205/2017.
Per quanto riguarda la disciplina del bonus per gli interventi di riqualificazione energetica, sono state apportate le seguenti modifiche:
- è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d’imposta nella misura maggiorata del 65%, introdotta per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013
- è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d’imposta al 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro. L’intervento è agevolabile se conduce a un risparmio di energia primaria (Pes) pari almeno al 20 per cento. Questa tipologia di lavoro era stata ammessa all’“ecobonus” per il solo 2018 dalla legge di bilancio dello scorso anno
- è stata confermata la riduzione della detrazione al 50%, sancita dalla legge di bilancio 2018, per le spese relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e all’acquisto e posa in opera di schermature solari nonché alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A
- è stata estesa anche alle spese sostenute nel 2019 la detrazione del 50% per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Relativamente agli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef nella misura maggiorata del 50%, fino a una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare, introdotta per le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Per quanto riguarda il “bonus mobili”, ossia la detrazione spettante - a chi già fruisce del “bonus ristrutturazioni” in misura maggiorata - per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (ovvero ad A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, l’agevolazione è ora riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute e va calcolata su un ammontare non superiore a 10mila euro per unità immobiliare, considerato, per gli interventi effettuati nel 2018 o per quelli iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, al netto delle spese 2018 per le quali si è fruito della detrazione.
Infine, è stato prorogato per un altro anno il “bonus verde”, la detrazione Irpef del 36% (calcolata su un ammontare massimo di spese non superiore a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo), che era stata introdotta per il solo 2018 dalla precedente legge di bilancio. L’agevolazione fiscale, pertanto, è estesa ai pagamenti effettuati nel 2019 per interventi relativi alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Si ricorda che la detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo; in tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, purché la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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