Legge di bilancio 2025 e credito d’imposta Zes

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/01/2025

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/01/2025


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Disponibile anche quest’anno il contributo a favore delle imprese del sud che hanno effettuato investimenti nella Zona economica speciale unica.


Tra le varie novità previste dall’ultima legge di bilancio, trova spazio anche l’estensione al 2025 della possibilità di usufruire del credito d’imposta per investimenti nella Zes unica (Zona economica speciale unica), con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Per l’anno in corso, come prevede il comma 485 dell’articolo 1 della legge, il limite di spesa sarà pari a 2,2 miliardi di euro. 

Ricordiamo che il credito d’imposta Zes, introdotto dall’articolo 16 del Dl n. 124/2023, prevede un contributo a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Tfue) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per quanto riguarda le spese ammissibili, la norma definisce gli obblighi specifici per gli operatori economici interessati, relativamente alle comunicazioni da presentare all’Amministrazione fiscale. Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate a definire successivamente i profili attuativi inerenti a tali obblighi.

Con l’approvazione della legge di bilancio (articolo 1, commi da 544 a 546), viene inoltre esteso anche al 2025 il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (beneficio previsto dall’articolo 16-bis del Dl n. 124/2023). Per il 2025, in riferimento agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, il legislatore ha previsto un limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.

Ma ripercorriamo con ordine le novità introdotte sul tema dalla legge di bilancio.

Come evidenziato in precedenza, il comma 485 dell’articolo 1 ha esteso al 2025 il credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella Zes unica. A tal fine, il comma in oggetto è intervenuto sull’articolo 16 del Dl n. 124/2023 (convertito dalla legge n. 162/2023), con il quale era stata introdotta la disciplina dell’agevolazione per l’anno 2024, all’interno delle varie disposizioni in materia di politiche di rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese oggetto del decreto.

Ricordiamo brevemente che il beneficio nasce, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati alle strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Successivamente, la normativa relativa al credito d’imposta è stata modificata dall’articolo 1 del decreto Omnibus (Dl n. 113 del 2024, convertito dalla legge n. 143 del 2024) che ha integrato le modalità per l’erogazione del contributo. In particolare, a pena di decadenza dall’agevolazione, è stato previsto per gli operatori economici l’obbligo di presentare una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati.

Per il 2025, come stabilito dalla lettera b) del comma 485, il credito d'imposta Zes unica è commisurato in riferimento ai beni acquistati o agli investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Per quanto riguarda la copertura finanziaria (a cui concorrono le risorse relative all’agevolazione “Decontribuzione Sud” per l’occupazione in aree svantaggiate, prevista dalla legge n. 178/2020), il limite massimo di spesa per singolo investimento, come per il 2024, è pari a 100 milioni di euro, mentre il totale delle risorse disponibili è stato quantificato in 2,2 miliardi di euro, come previsto dalla lettera c) del medesimo comma.

Per quanto riguarda le comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle entrate, il comma 486 dell’articolo 1 stabilisce che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, gli operatori economici interessati dovranno comunicare tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute e che prevedono di sostenere, mentre  tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 dovranno trasmettere una comunicazione integrativa che attesti l'avvenuta realizzazione (entro il termine del 15 novembre 2025) degli investimenti indicati in quella precedentemente presentata, a pena di decadenza dal beneficio.

All’interno della comunicazione integrativa, i soggetti interessati dovranno indicare il totale di credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, allegando le relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione (rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti) circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, che devono corrispondere alla documentazione contabile. Inoltre, l’ammontare di investimenti effettuati non dovrà essere superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

L’approvazione dei modelli da utilizzare per queste comunicazioni e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica saranno determinati da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, come stabilito dal comma 487 dell’articolo 1.

Ai fini del rispetto del limite di spesa per l’anno 2025, equivalente come già evidenziato a 2,2 miliardi di euro secondo quanto disposto dal comma 485, la legge prevede che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario debba essere pari all’importo di quello risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per un fattore percentuale che, come previsto dal comma 488 dell’articolo 1, dovrà anch’esso essere notificato mediante un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La percentuale, ricordiamo, viene ottenuta rapportando il tetto di spesa al totale complessivo dei crediti d'imposta indicati nella citata integrazione.

Inoltre, il comma 489 prevede che con il provvedimento appena menzionato siano resi noti anche il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti, la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025 e l'ammontare totale di credito d'imposta complessivamente richiesto. I dati in questione devono essere dettagliati per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, distinguendo ciascuna delle categorie di imprese (micro, piccole, medie e grandi), così come indicato nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Nel caso in cui il credito d'imposta indicato dal provvedimento delle Entrate risulti inferiore a quello massimo riconoscibile, il comma 490 stabilisce che il Mimit e le regioni della Zes unica devono rendere nota, mediante una comunicazione da destinare entro il 15 gennaio 2026 al dipartimento per le Politiche di coesione e il Sud della presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità.

Nello stesso comma, inoltre, si ricorda che nell’articolo 16 del Dl n. 124/2023, nel quale sono contenute le disposizioni relative al credito d’imposta Zes Unica, è stabilito che tale agevolazione è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Concludiamo con l’estensione al 2025 anche del credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, tema affrontato nei commi da 544 a 546 dell’articolo 1 della legge di bilancio. In particolare, come anticipato in precedenza, la norma prevede che per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Inoltre, a pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati devono anche comunicare, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute. 

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