Legge di bilancio e superbonus ancora al 110%

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/01/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/01/2023


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Le modifiche dell'Aiuti quater e della legge di bilancio che per alcuni interventi mantiene per il 2023 la detrazione al 110%


Prima della legge di bilancio è intervenuto il Dl 176/2022, in via di conversione in legge (scade il 17 gennaio).

Tra le modifiche apportate alla disciplina del superbonus dall’articolo 9 di quel provvedimento assume particolare rilievo l’anticipato ridimensionamento della detrazione per gli interventi effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche: il 110% vale fino al 31 dicembre 2022, non più fino al 31 dicembre 2023, con passaggio al 90% per le spese sostenute quest’anno.

Invece, per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari, cioè per le villette e per gli appartamenti in palazzina aventi però ingresso autonomo, il 110% sarà ancora fruibile in relazione alle spese sostenute fino al 31 marzo 2023, sempreché, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Questa tipologia di immobili, inoltre, è stata riammessa al superbonus, con la nuova percentuale del 90%, anche per le spese sostenute nell’anno in corso riferite a lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023; la detrazione, però, spetta in presenza di tre requisiti:

  1. il contribuente è proprietario dell’immobile o su di esso vanta un diritto reale di godimento,
  2. l’immobile è adibito ad abitazione principale,
  3. nell’anno precedente il sostenimento della spesa il contribuente non ha superato una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare.

Sempre l’articolo 9 dell’“Aiuti quater”, al comma 2, escludeva dall’applicazione del superbonus ridotto al 90%: gli interventi per i quali, al 25 novembre 2022, risultava presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera di approvazione dei lavori venisse adottata prima del 25 novembre 2022;

gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali, al 25 novembre 2022, era stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Durante l’esame del decreto da parte del Senato, questa parte della disposizione è stata soppressa e delle eccezioni alla regola generale del passaggio anticipato dal 110 al 90% si è invece occupata la legge di bilancio.

E' poi intervenuta la legge di bilancio che .....

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