L’ILCCI ovvero l’IVA di Campione d’Italia
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/01/2020
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 15/01/2020
La legge di bilancio istituisce la nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilcci) su forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, con aliquote Iva allineate a quelle svizzere.
L’ILCCI ovvero l’IVA di Campine d’Italia
559. È istituita l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.
560. Soggetto attivo dell’imposta è il comune di Campione d’Italia. Non si applica l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sull’esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.
Soggetto passivo
561. È soggetto passivo dell’imposta chi nel territorio del comune effettua, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresì soggetti passivi dell’imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 559.
562. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d’Italia se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d’Italia.
Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteridi territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d’Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d’Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 566 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sulvalore aggiunto.
563. L’imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo.
564. La base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura.
Aliquote
Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto.
Dichiarazione
565. La dichiarazione dell’imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 561 al comune, anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l’imposta dovuta.
Sanzioni
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta si applica l’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l’attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell’imposta.
566. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d’Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 559 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell’imposta nonché i casi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.
567. L’imposta locale di consumo di Campione d’Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.
568. L’imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 è riscossa secondo termini e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 566.
569. All’articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504/95, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) si intende per “Stato” o “territorio dello Stato”: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno ».
Importazioni da Campione d’Italia
570. All’articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « e dai Dipartimenti francesi d’oltremare » sono sostituite dalle seguenti: « , dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano ».
Questa modifica dell’art. 67 del testo IVA produce l’effetto che sono considerate importazioni le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti da Campione d’Italia.
571. Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
572. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extradoganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di Campione d’Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2009,n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui al comma 566 del presente articolo coerentemente con le disposizioni dell’Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali.
I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d’Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l’Italia
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