L'IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI AFFITTI NON CONSIDERA LE SPESE ACCESSORIE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/07/2013

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/07/2013

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Gli oneri accessori al contratto di locazione, qualunque sia la natura degli stessi, non concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro.


E’ tuttavia opportuno che le somme riconosciute a favore del locatore a tale titolo non siano conglobate nel canone ma siano evidenziate a parte, esplicitandone la natura di rimborso spese. In caso contrario potrebbe risultare difficile giustificarne la diversa natura rispetto al corrispettivo. (risoluzione 251167/1980) (circolare 9/E del 1992).

Ai fini dei redditi le istruzioni prevedono

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione e non si configuri attività d’impresa, anche occasionale. Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4. Indicare in questa colonna l’importo del canone, calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice ISTAT e l’eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L’ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone.

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