L'IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI AFFITTI NON CONSIDERA LE SPESE ACCESSORIE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/07/2013
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/07/2013
Gli oneri accessori al contratto di locazione, qualunque sia la natura degli stessi, non concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro.
E’ tuttavia opportuno che le somme riconosciute a favore del locatore a tale titolo non siano conglobate nel canone ma siano evidenziate a parte, esplicitandone la natura di rimborso spese. In caso contrario potrebbe risultare difficile giustificarne la diversa natura rispetto al corrispettivo. (risoluzione 251167/1980) (circolare 9/E del 1992).
Ai fini dei redditi le istruzioni prevedono
Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione e non si configuri attività d’impresa, anche occasionale. Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4. Indicare in questa colonna l’importo del canone, calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice ISTAT e l’eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L’ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone.
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