L’indennità di maternità non rientra nel limite per il forfait

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/01/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore del 31/01/2020


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L’indennità maternità e limite dei 65mila euro di ricavi o compensi ai fini dell’accesso/permanenza nel regime


Risposta a telefisco 2020

Come chiarito nella circolare n. 17/E/12, l’indennità di maternità, non va considerata in relazione alla verifica del limite imposto dal comma 96 dell’articolo 1 della legge 244/07 (regime dei contribuenti minimi), in quanto non costituisce ricavo o compenso, riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate, come risulta evidente dall’articolo 68, comma 2, del Dlgs 151/01 secondo cui «alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliere pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto legge 402/81, convertito, con modificazioni, dalla legge 537/81, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1».

Analoghi principi risultano applicabili anche in relazione al regime fiscale agevolato, il cosiddetto regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/14, (come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 160/19), rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Pertanto, l’indennità di maternità non va computata, ai fini dell’accesso o permanenza al sopra richiamato regime.

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