LIQUIDAZIONE DI SRL SENZA NOTAIO OK DEL MISE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/05/2014

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/05/2014


Classificazione:



Ministero dello sviluppo economico MISE Prot. n. 94215 del 19/05/2014 VEDI LINK


Accertamento delle cause di scioglimento di s.r.l. ex art. 2484, c. 1, nn. 1 - 5, c.c. e alla contestuale nomina dei liquidatori secondo modalità semplificate, cioè senza ricorso al notaio.

Articolo 2484 - Cause di scioglimento.

In vigore dal 01/09/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 380

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

6) per deliberazione dell'assemblea;

7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;

7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis.

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

ALLEGATI:
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