L'IVA nelle operazioni di e-commerce MOSS e OSS
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/03/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet nr. 258 del 24/03/2021 pag. 22
Il 1° luglio 2021 entrerà in vigore anche il nuovo sistema OSS per le operazioni di commercio elettronico indiretto
Articolo segnalato su Il Commercialista Veneto n. 258/2020.
Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore sistema PSD2 (Payment Services Directive) previsto dalla Direttiva europea sui servizi di pagamenti digitali (2015/2366). Tutte le piattaforme di e-commerce devono implementare le proprie procedure di pagamento per accertare l’identità dei soggetti che procedono all’acquisto e garantire il pagamento. La nuova procedura, conosciuta come Strong Customer Authentication (SCA), richiede un’autenticazione a due fattori.
La SCA è obbligatoria non solo per i siti di e-commerce e quelli che richiedono pagamenti online, ma anche per l’accesso a un’area personale come l’home banking.
Molte banche, ad esempio, hanno optato per password e conferma con smartphone.
La procedura SCA rimane facoltativa nei seguenti casi:
- Per le transazioni ricorrenti (la SCA sarà richiesta solo per la prima transazione);
- Per le transazioni di basso valore, inferiore a 30 euro o cumulativamente a 100 euro, o cinque transazioni consecutive dall’ultimo pagamento verificato con SCA;
- Per i pagamenti verso beneficiari attendibili, quando il negozio online viene segnalato tra i negozi di fiducia dal titolare della carta alla propria banca.
- Per le transazioni a basso rischio, entro i 500 euro, se l’emittente della carta che sta effettuando il pagamento o l’acquirente che sta gestendo la transazione possono dimostrare di avere un livello di frodi al di sotto di una determinata soglia.
Le novità in vigore dal 1° luglio 2021 e il sistema OSS
La Direttiva UE 05.12.2017, n. 2017/2455, ha introdotto alcune novità IVA in tema di commercio elettronico indiretto. Le operazioni di commercio elettronico B2C rimangono rilevanti ai fini IVA nello Stato UE di destinazione, tuttavia a decorrere dal 1° luglio 2021 saranno eliminati tutti i limiti territoriali di valore sopra ricordati. Le nuove disposizioni prevedono anche per il B2C un limite unico di euro 10.000 per ogni singolo Stato UE, per l’applicazione dell’IVA nel Paese del cedente.
Superando detto limite nel corso dell’anno, l’IVA sarà applicata, secondo il criterio generale del luogo di destinazione, nel Paese del cessionario (art. 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE.
Dal 1° luglio 2021, al superamento del limite di euro 10.000, anche il cedente, che ricorre al commercio elettronico indiretto potrà, anziché identificarsi in ogni singolo Stato UE in cui ha superato detto limite, optare per il sistema MOSS, già esaminato per le operazioni di e-commerce diretto, che verrà rinominato OSS “One Stop Shop“.
Indice della rivista
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>Intervista a Paolo Scaroni
>Il sistema produttivo veneto post covid 19
>Integrazioni e correzioni al codice della crisi d’impresa
>La vendita di terreni agricoli in Romania (II)
>Il bilancio consolidato e il gruppo d’imprese nel codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza
>Roberto Lunelli lascia un grande vuoto
ma anche una bella eredità
>Superbonus 110%. Confondere involucro con superficie disperdente lorda costa caro a Stato e contribuenti
>Il commercialista scrittore e romanziere
>Il contenzioso tributario: necessità di una riforma
>LA BOCHA DE LEON Rosso di sera / La vecchietta di Siracusa
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>Fuori campo IVA – Campanili
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