Mediazione civile e commerciale i codici per utilizzare il credito
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/05/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/05/2024
I codici da indicare nel modello di pagamento F24, per l'utilizzo in compensazione entro i previsti limiti d’importo
Con le risoluzioni 23 e 24 del 14 maggio, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per fruire in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta concessi, nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, quando le parti raggiungono l’accordo, e all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, da parte dei beneficiari, dei crediti di imposta introdotti dal richiamato articolo 20, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, la risoluzione n. 23/2024 ha istituito i codici tributo:
- 7067 - “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”
- 7068 - “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”
- 7069 - “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
Per fruire, invece del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, parametrato a importi stabiliti con uno dei decreti del 1° agosto 2023, l’Agenzia, con la risoluzione n. 24/2024 ha istituito il codice tributo 7070 “Credito d’imposta - patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.
Al momento della compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
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