Mod. Redditi Società di capitali e operazioni con l’estero

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/03/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/03/2023


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Integrazione al quadro RF in seguito del reinserimento di limiti alla deducibilità delle spese per gli scambi con Paesi black list - Novità anche IMU e per cripto-attività.


Il quadro RF ha dovuto fare spazio a nuovi codici per adeguarsi al ripristino di alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi introdotti dalla legge di bilancio 2023, recepite, inoltre, le novità sul fronte Imu beni strumentali.

Quadro RF, la determinazione del reddito d’impresa
La legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 84-86) ha reinserito nella disciplina tributaria (introducendo i commi da 9-bis a 9-quinquies nell’articolo 110 del Tuir), alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.

La deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle predette operazioni è possibile nei limiti del loro valore normale, a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione.

È possibile non applicare tale regola quando si è in presenza di due condizioni, che devono essere provate dalle imprese residenti in Italia:

  • le operazioni poste in essere devono rispondere a un effettivo interesse economico
  • le stesse operazioni devono avere avuto concreta esecuzione.

Viene, dunque, “riscoperto” il contenuto del “decreto internazionalizzazione” (Dlgs n. 147/2015), che aveva modificato la disciplina applicabile ai costi “black list, introducendo un diverso regime fiscale basato sul riconoscimento:

  • della deducibilità dei costi black list fino a concorrenza del relativo valore normale
  • della deducibilità dell’eventuale importo del costo black list eccedente il valore normale del bene o servizio acquistato, a condizione che fosse dimostrato l’effettivo interesse economico, da parte del soggetto residente, a porre in essere l’operazione (cosiddetta “seconda esimente”) e l’avvenuta esecuzione della operazione medesima.

Questo regime era stato abrogato dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016, primo comma 142, articolo 1) eliminando i commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 Tuir prima dedicati alla disciplina del trattamento fiscale specifico riservato ai costi derivanti da transazioni commerciali intercorse con controparti estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

Inoltre, il nuovo comma 9-quater dell’articolo 110 del Tuir prevede la disapplicazione delle predette norme nel caso di operazioni intercorse con soggetti non residenti per cui risulti applicabile l’articolo 167 del medesimo Tuir, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate (disciplina CFC – Controlled Foreign Companies), mentre il comma 9-quinquies estende le norme così introdotte anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non collaborativi a fini fiscali, come definiti dal comma 9-bis.

La relazione illustrativa alla legge di bilancio 2023 afferma che con il ripristino del limite, qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l’intero valore. Viceversa, se il costo in questione risulta superiore, lo stesso sarà comunque ammesso in deduzione fino a concorrenza del valore normale; l’eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, potrà essere dedotta dal reddito d’impresa del soggetto residente, qualora sia dimostrato che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Infine, la nuova disciplina prevede che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, nei limiti del loro valore normale o in assenza dell’applicazione di tale limite, siano separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ciò premesso, quindi, il quadro RF è stato modificato prevedendo alcune variazioni in aumento e in diminuzione dall’utile di bilancio.

immagine del rigo F31 con il codice 70 immagine del rigo F31 - esempi con i codici 92 e 93

Tra le altre variazioni in aumento (rigo RF31) con il codice 70, si indicano le spese e gli altri componenti negativi derivanti dalle operazioni con le caratteristiche sopra indicate (senza ricomprendere le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167 del Tuir);

tra le variazioni in diminuzione (rigo RF55) con il codice 92, l’ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle predette spese e degli altri componenti negativi e il codice 93, l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi qualora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (articol 110, comma 9-ter, del Tuir). In quest’ultimo caso ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, è tenuta a darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tal fine, il contribuente può avvalersi dello strumento dell’interpello probatorio all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212/2000.

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