Modalità di opzione per i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 in caso di cumulo

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/11/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 26/11/2025


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Avviso Mimit 25 novembre 2025


Come chiarito dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, i crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e dal Piano Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.

Pertanto, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure devono optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d’imposta, secondo le modalità di seguito indicate.

Analogamente, le imprese che hanno inviato comunicazione di completamento dell’investimento devono comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.

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