Modello Redditi società di capitali nuovi codici per il quadro RF
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/03/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 11/03/2022
Codici da indicare in RF55 Altre variazioni in diminuzione - patent box, assunzione soggetti autistici, rivalutazione 2020
Patent box
Il quadro RF del modello “Redditi 2022–Sc” risente della riformulazione del regime patent box.
Con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 37-45, legge n. 190/2014) era stato introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili). Si tratta del regime meglio noto come patent box. Il sistema impositivo consisteva nell'escludere dalla formazione del reddito il 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei predetti nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90% del corrispettivo fosse stato reinvestito. Il decreto legge n. 34/2019 (articolo 4) ha revisionato la disciplina prevedendo una generale facoltà di autoliquidazione del relativo beneficio.
Una complessiva riforma dell’istituto è stata operata nel 2021 (articolo 6, Dl n. 146/2021) sostituendolo con un’agevolazione che maggiora del 90% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali giuridicamente tutelabili, sia ai fini dell’Ires che dell’Irap. Ai beni immateriali agevolabili rispetto alla legge di stabilità 2015 sono stati aggiunti marchi d’impresa. Per accedere al beneficio è prevista la sola procedura di autoliquidazione del bonus (il contribuente deve conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e, rispetto all’originario patent box, non è prevista la procedura di ruling (di cui all’articolo 31-ter del Dpr n. 600/). Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 146/2021).
È stata, inoltre, prevista una specifica disciplina transitoria per il passaggio dalla precedente alla nuova agevolazione: i potenziali destinatari de nuovo sconto d’imposta, ove abbiano esercitato l’opzione per il previgente patent box in data antecedente al 22 ottobre 2021 possono scegliere, in alternativa, di aderire al nuovo regime agevolativo. Non possono avvalersi della possibilità di scelta i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso al ruling ovvero abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano già sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime facoltativo di autoliquidazione del patent box (articolo 4, Dl n. 34/2019).
Viene elevata dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili (articolo 6, comma 3, del Dl n. 146/2021).
Dall’altro lato, le modifiche proposte restringono l’ambito dell’agevolazione, che si applica a un numero minore di beni, cioè al software protetto da copyright, ai brevetti industriali e ai disegni e modelli.
Rispetto alla previgente disciplina restano esclusi, quindi, i marchi d’impresa (anch’essi tuttavia non compresi nel patent box del 2015 come detto) e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (che rientravano, tuttavia, nel patent box disciplinato dalla legge di stabilità 2015).
La legge di bilancio 2022 è intervenuta modificando la decorrenza della nuova disciplina (si veda la lettera b) del comma 10 dell’articolo 1): eliminato il riferimento al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 146/2021), le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.
Ciò premesso tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55, codice 86) è stata prevista, quindi, l’indicazione della maggiorazione del 110% dei costi.
Per usufruire della predetta disciplina è stato previsto nel quadro OP, sezione IV, l’esercizio dell’opzione nonché nel quadro RS (righi da RS530 a RS532), il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del patent box (l’approfondimento è fornito nei relativi quadri).
Grazie al decreto legge n. 104/2020 (articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies) era consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs di non effettuare, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, una percentuale - fino al 100% - dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato.
La legge di bilancio 2022 ha esteso la facoltà di non effettuare detta percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo (articolo 1, comma 711, legge n. 234/2021).
Nel modello Redditi Sc-2021 era stato previsto un apposito codice tra le “altre variazioni in diminuzione” del rigo RF55, destinato ai soggetti che, appunto, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non avessero effettuato l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali proprio in applicazione delle precedenti disposizioni del Dl n. 104/2020: con il codice 67, andava indicata poi la quota di ammortamento dedotta alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir, a prescindere dall’imputazione al conto economico, nell’esercizio precedente non deducibile nel periodo d’imposta 2020 in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato. Con la novella della legge di bilancio 2022 il predetto codice è utilizzato anche per l’esercizio successivo.
Nuove imprese assunzione lavoratori autistici
Una particolare misura è stata prevista per le imprese, residenti in Italia e costituite da non più di sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico (legge n. 134/2015). È stato previsto che dette imprese siano qualificate “start-up a vocazione sociale” (n. 179/2012). Queste imprese possono non imputare alla determinazione del reddito ai fini Ires e Irap gli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività (articolo 12-quinquies, inserito in sede di conversione, del Dl n. 146/2021).
Ricordiamo che l’efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
Quindi, tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55, codice 88) è stata prevista l’indicazione dell’agevolazione riconosciuta per le imprese che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico per le quali gli utili di esercizio non sono imponibili.
Rivalutazione 2020
La legge di bilancio 2022 ha previsto modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa introducendo la deducibilità, ai fini Ires Irap, del maggior valore imputato a determinate attività immateriali. Le quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del Tuir, sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo o del valore, ma con questa disposizione, l’ammortamento è effettuato, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo (articolo 110, comma 8-ter, del Dl n. 104/2020, inserito con il comma 622 dell’articolo 1 della citata legge n. 234/).
Era, quindi, concesso alle imprese assoggettate a Ires, che non adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e alle norme speciali, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (immobili merce), mediante il pagamento di una imposta sostitutiva.
La norma, lo ricordiamo, si applicava ai soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir ovvero alle società di capitali e agli enti commerciali. Il decreto legge n. 41/2021 ha, poi, dilatato i termini per effettuare la rivalutazione (introducendo un comma 4-bis nell’articolo 110 del decreto legge n. 104/2020): può quindi avvenire anche nel bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.
È stato previsto, quindi, il nuovo codice “69” tra le “altre variazioni in aumento” (rigo RF31), per indicare le quote di ammortamento del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis, dell’articolo 110 del decreto legge n. 104, alle attività immateriali eccedenti la misura prevista dal comma 8-ter del medesimo articolo 110.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
A tal fine è stato previsto il nuovo codice “89” tra le “altre variazioni in diminuzione”, per la quota della minusvalenza che è deducibile fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al rigo RF31, codice 69, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
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