Molestie tra i vicini, niente «richiamo» da parte del questore

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/09/2016

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/09/2016


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Tar Bologna. Neppure l’iter per stalking Non si può usare l’ammonimento del questore, o la procedura di stalking, per gestire contrasti tra vicini

Il Questore può intervenire a norma dell’articolo 8 del Dl 11/2009, in caso di «condotte reiterate, che minacciano o molestano taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria, o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».
Rivolgendosi alla Questura si hanno risultati immediati, soprattutto perché la norma del 2009 impone all’autorità di evitare rischi di aggressioni, sicché l’autorità di pubblica sicurezza in ogni caso convoca i soggetti interessati e genera una situazione di allarme.
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