NAUTICA E OBBLIGHI VALUTARI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/06/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/06/2024
Circolare delle Dogane sulla dichiarazione di trasporto dei contanti nel settore commerciale marittimo, in quello crocieristico e nella nautica da diporto
con la circolare n. 15/2024, l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sulla presentazione delle dichiarazioni valutarie e sulle modalità di esecuzione dei controlli.
Le indicazioni, in particolare, sono destinate ai mezzi di trasporto del settore marittimo, come navi commerciali, trasporto passeggeri o imbarcazioni da diporto, esclusivamente nelle ipotesi in cui il denaro contante non venga materialmente sbarcato o imbarcato, ma rimanga a bordo della nave nel porto di arrivo o di partenza.
La circolare ricorda che l’articolo 3 del Dlgs n. 195/2008, unitamente alla normativa europea, prevede l’obbligo per chiunque entra o esce nel territorio nazionale e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro di effettuare la dichiarazione valutaria presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale.
Per lo specifico settore del traffico marittimo, le attuali procedure prevedono l’obbligo di presentazione della dichiarazione anche se il denaro dichiarato non venga materialmente sbarcato.
Dichiarazione valutaria
La dichiarazione valutaria può essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici di confine i quali rilasciano la ricevuta o inviata telematicamente prima di passare la frontiera (articolo 3, comma 2, del D.lgs. 195/2008).
Nelle more dell’attivazione di un sistema telematico dedicato, l’Agenzia delle dogane, con la circolare n. 15/2024, precisa che i soggetti tenuti all’adempimento (comandanti/armatori di navi/imbarcazioni commerciali/passeggeri delle unità da diporto, ovvero i soggetti da questi delegati, nonché ogni altro passeggero presente a bordo dei mezzi) possono presentare la dichiarazione anche via Pec, oltre alla tradizionale consegna fisica quando avviene il passaggio alla frontiera.
La circolare indica, inoltre, alcune ulteriori semplificazioni, in particolare in presenza di sistemi di contabilizzazione che consentono il monitoraggio in tempo reale delle consistenze della cassa o delle casse di bordo.
In caso di imbarco o sbarco del denaro contante di importo pari o superiore a euro 10mila euro, invece, sarà necessario recarsi fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale per il deposito e la registrazione della dichiarazione.
Se lo sbarco avviene al di fuori degli orari di lavoro dell’Ufficio, la dichiarazione deve essere anticipata a mezzo Pec all’Ufficio territorialmente competente per la registrazione, e consegnata presso il medesimo Ufficio, o in quello limitrofo, entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o antecedente alla partenza, per consentire il deposito della stessa o il suo completamento.
Indietro