Navi e unità da diporto, modi e tempi per l’invio dei dati
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/08/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/08/2024
L'Agenzia Entrate acquisisce i dati su domande di iscrizione, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti
Stabilite, con il provvedimento del 31 luglio 2024, del direttore dell’Agenzia delle entrate, le modalità per la comunicazione - da parte degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, sezione nautica - dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, relativi a navi, galleggianti e unità da diporto come definite dal “Codice della navigazione” (articolo 136, Rd n. 327/1942) o loro quote.
Per quanto riguarda le unità da diporto, i dati richiesti saranno acquisiti direttamente dall’Agenzia delle entrate presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (Atcn) gestito dal dipartimento per la Mobilità sostenibile del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità che saranno definite con una convenzione tra le parti. Le nuove previsioni sostituiscono quelle contenute nel provvedimento dell’Agenzia del 30 novembre 2010 (articolo 1, punto1.1, lett. a) in tema di “Comunicazioni all’anagrafe tributaria”.
Con riferimento alle navi maggiori e ai galleggianti, invece, in attesa della disponibilità di una banca dati centralizzata, le informazioni continuano a viaggiare attraverso la trasmissione telematica dei dati, secondo le specifiche tecniche fissate dallo stesso provvedimento del 20 novembre 2010. L’invio deve essere effettuato attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline e utilizzando i software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
La comunicazione, stabilisce il provvedimento, deve essere inviata, per ciascun anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo. Solo per i dati relativi al 2024, la scadenza è fissata al 30 giugno 2025.
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