Negli appalti il Durc fiscale evita le ritenute versate dal committente
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/10/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/10/2019
L’appaltatrice deve provare l’attività da almeno 5 anni e di non avere sospesi
le regole ordinarie decorrenti dal 1° gennaio, prevedono a carico del committente l’obbligo del versamento delle ritenute effettuate a tutti i dipendenti che hanno operato direttamente nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Nei casi di affidamento a terzi di un’opera o di un servizio, con l’esclusione del committente privato, per i dipendenti che hanno operato direttamente nell’esecuzione dell’appalto, l’obbligo di versare all’erario le ritenute di lavoro dipendente e assimilato operate da tutte le imprese della filiera grava sul committente.
Le imprese che eseguono l'opera, dovranno fornire i dati e la somma necessaria, salvo richiedere al committente di compensare tali somme con i crediti vantati per l’appalto, importi che il committente deve vincolare se non riceve subito la provvista (o i calcoli) o la richiesta di compensazione riguarda crediti inesistenti o non esigibili.
possono sfuggire all'obbligo
se le imprese appaltatrici e subappaltatrici comunicano al committente, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza, allegando una certificazione dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno cinque anni o aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
I requisiti devono essere posseduti “nell’ultimo giorno del mese precedente” a quello della scadenza dell’obbligo di versamento delle ritenute
La certificazione (Durc fiscale o Durf) è messa a disposizione delle imprese da parte dell’agenzia delle Entrate, mediante canali telematici, entro 90 giorni dal 27 ottobre (entrata in vigore del Dl 124).
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