Nell’assemblea del 110% la maggioranza è sempre doppia
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/04/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/04/2021
Esame delle maggioranze necessarie per deliberare l'OK ai lavori del superbonus 110%
L'autore ricorda che l’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che: «le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con:
- un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti;
- e almeno un terzo del valore dell’edificio».
La disposizione dell'art. 119 riprende quanto previsto dall’articolo 1136, comma 3 del Codice civile: «la deliberazione è valida se approvata:
- dalla maggioranza degli intervenuti;
- con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio».
Alla luce della giurisprudenza però è necessario che tali maggioranze non siano superate dai voti contrari.
Indietro