Nelle Srl si amplia l’obbligo dell’organo di controllo

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/11/2018

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/11/2018


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Con la riforma della crisi dell'impresa nuovi compiti e responsabilità all'organo di controllo.


Il legislatore scommette su sindaci e revisori potenziando, e riqualificando il ruolo, con nuovi compiti di organizzazione e segnalazione nonché di attestazione a scopo di prevenzione della crisi d'impresa.

Gli organi di controllo dovranno:

  • valutare l’idoneità degli assetti, rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa, per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale (nuovo articolo 2086 del Codice civile), e per l’assunzione di idonei provvedimenti;
  • valutare se gli amministratori si sono prontamente attivati con gli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità;
  • verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti iniziative: l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione;
  • segnalare all'organo amministrat l’esistenza di fondati indizi della crisi (articolo 14);
  • assumendosene la responsabilità, potranno attestare l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso Pa per i quali siano decorsi 90 giorni dalla messa in mora (articolo 18).

L'articolo 37 comma 2 estende il potere di chiedere l’apertura della procedura concorsuale.

 

Sono infine modificati i parametri che obbligano la nomina dell'organo di controllo.

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