NO AGEVOLAZIONE PRIMA CASA CON POSSESSO DI ALTRO IMMOBILE NEL COMUNE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/09/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/09/2019
Non può fruire dei benefici “prima casa” il contribuente che possiede, nello stesso Comune dove intende effettuare l’acquisto, un’altra abitazione, anche se concessa in locazione.
Risposta n. 378/2019 Secondo l'Agenzia le regole alla base dell’agevolazione (nota II-bis, articolo 1 della Tariffa, parte prima, Dpr n.131/1986) puntano, in particolare, sull’ubicazione e non accennano alla verifica del concreto utilizzo che viene fatto dell’immobile.
l’agevolazione è negata in tutti i casi in cui il soggetto che intende fruirne sia:
- già in possesso nello stesso Comune di un immobile a uso abitativo
- in possesso nell’intero territorio nazionale di un immobile acquistato con l'agevolazione prima casa.
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