NTF Non fungible token trattamento Iva caso per caso

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/10/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/10/2023


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La questione IVA è aperta ed è stata discussa in sede Ocse e Ue e, da ultimo, esaminata dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 30/E del 27 ottobre scorso


È opinione condivisa che gli NFT, acronimo di Non fungible token, siano la nuova frontiera delle criptoattività, e che, al tempo stesso, sia alquanto complesso darne una definizione.  

L’Ocse, ad esempio,  nel suo Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), il documento del 2022 che, su mandato del G20, affronta il tema delle cripto-attività con l’intento di rendere trasparente il loro mercato e contrastare l’erosione di base imponibile attraverso l’introduzione di obblighi di segnalazione e di scambio automatico di informazioni, si limita a definire gli NFT come:

digitali unici e non fungibili”, il cui uso principale è certificare l’autenticità, l’unicità e la proprietà di un bene digitale e consentire l’accesso a contenuti ed eventi.

Considerato che gli NFT sono generalmente scambiati come oggetti da collezione, ma possono essere utilizzati anche per scopi di pagamento o di investimento, l’Ocse raccomanda un approccio “look through”, cioè un’analisi del caso concreto che premi la sostanza rispetto alla forma.

Una disamina più estesa degli NFT, anche dal punto di vista Iva, è offerta dal Comitato Iva che, il 21 febbraio 2023, ha pubblicato il documento denominato “prime riflessioni sui token non fungibili (NFT)” (WP 1060). Trattasi, dunque, di un “work in progress” che ha lo scopo di raggiungere una posizione comune tra gli Stati membri circa il trattamento Iva degli NFT.

Sulla base del presupposto che non esiste una definizione di NFT nella legislazione dell'Ue (anche se il volume degli scambi è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni), in base ad un’analisi descrittiva del fenomeno, l’NFT è definito come un “criptoasset” che rappresenta diritti su un bene sottostante (cosiddetto “asset”), fisico o più comunemente digitale (come un’immagine, un brano musicale, un’opera d’arte, un tweet, eccetera).

In quanto unico e non fungibile, l’NFT si differenzia dalle criptovalute. L’NFT, infatti, è composto da un codice di identificazione che identifica il token e da metadati che si riferiscono allo specifico asset.

L’NFT incorpora, poi, un “contratto intelligente” (“smart contract”), cioè un accordo scritto in codice informatico che individua e automatizza alcuni diritti e obblighi dell'acquirente e del venditore. Tale contratto è utilizzato quando l’NFT è creato o venduto (come ad es. le royalties con cui il creatore dell’NFT è remunerato ogni volta che l’NFT è venduto).

Date queste premesse, dal punto di vista dell’Iva, la prima questione che si pone è se l’NFT appartenga al “mondo” dei beni o dei servizi.

Il documento prende atto che, secondo l’attuale opinione maggioritaria, gli NFT sono considerati come una particolare tipologia di “servizi elettronici”, in base all’ampia definizione che ne dà l’articolo 7, par. 1, del Regolamento di esecuzione n. 282/2011, secondo cui i "servizi prestati tramite mezzi elettronici comprendono i servizi prestati tramite Internet o una rete elettronica la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata e che comporta un intervento umano minimo, impossibile da garantire in assenza di tecnologie informatiche”.

Tale qualificazione, tuttavia, non può essere generalizzata, in quanto occorre verificare come l’NFT si atteggia nel caso concreto. Sotto questo profilo, quindi, il documento del Comitato Iva sembra accogliere l’approccio pragmatico raccomandato dall’Ocse.

In certi casi, infatti, l’NFT può essere considerato come un titolo di proprietà: è l’ipotesi in cui un NFT si configura come un semplice mezzo o prova del trasferimento del diritto del proprietario a disporre di un bene o servizio, ed è quindi equiparabile a un certificato notarile. Nella fattispecie si applicherebbero le medesime norme Iva applicabili al trasferimento del bene o servizio in questione.

In altri casi, invece, l’NFT sarebbe piuttosto assimilabile ad un voucher monouso o multiuso.

Se, ad esempio, un NFT dà diritto al suo possessore ad un bene o servizio specifico e, al momento in cui ne usufruisce, l’NFT è definitivamente tolto dalla circolazione (in gergo “bruciato”), il suo trasferimento, come il trasferimento di un voucher monouso, deve essere considerato come una cessione di beni o una prestazione di servizi, mentre l’effettiva consegna del bene o prestazione del servizio non è rilevante ai fini Iva.

Se, al contrario, il possessore dell’NFT ha il diritto di scegliere tra diversi beni o servizi, l'NFT potrebbe essere assimilato ad un voucher multiuso e il momento rilevante ai fini Iva sarebbe quello dell’effettiva cessione del bene o prestazione del servizio.

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